I genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche. Fare attenzione alla loro diffusione
Si avvicina il Natale e con esso anche la realizzazione di recite di fine anno. Come bisogna comportarsi in caso di riprese fotografiche o video da parte dei parenti? A questo proposito il Garante della Privacy con una FAQ sul proprio sito interviene a tal proposito.
Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale. Tale pratica, se scoperta, rappresenterebbe una violazione della privacy, punibile con sanzioni disciplinari e pecuniarie.
Non solo: l’immagine di un minore di 18 anni è sottoposta ad un regime ancora più stringente di tutela per quanto riguarda la violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali in caso di circolazione incontrollata
Tutelare l’immagine del minore
Pertanto, in vista delle prossime festività natalizie e dello svolgersi nelle scuole di recite e saggi, è utile ricordare ai dirigenti scolastici ed operatori scolastici che l’uso di smartphone o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha a che fare con le norme sulla privacy. Si tratta, infatti, di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale: il loro uso è quindi del tutto legittimo. Occorre, però, prestare attenzione alla loro diffusione sui social. In quel caso, occorre il consenso dei genitori.
L’articolo 10 del Codice Civile, su quanto all’abuso dell’immagine altrui, chiarisce che “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
A ciò si aggiunge poi la previsione contenuta nella legge 176/1991, che ha ratificato la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Si offre una tutela rafforzata nei confronti dei minorenni: le riprese degli studenti minori non possono mai essere oggetto di pubblicazione in assenza dell’espressa autorizzazione di entrambi i genitori (anche se separati).