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Reato interruzione di pubblico servizio: occupazione scuola, insufficienza organizzazione servizio, danneggiamenti. Responsabilità Dirigente e DSGA. Guida

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Proponiamo un contributo sul tema delicato della configurabilità del reato di interruzione di pubblico servizio, previsto dall’art. 340 del Codice penale, in ambito scolastico. Si offrono dunque chiarimenti utili anzitutto al Dirigente scolastico, quale legale rappresentante dell’istituzione scolastica ai sensi del D. lgs. 165 del 2001, ma anche al personale scolastico tutto, con esempi sulle casistiche che potrebbero configurare il reato. A seguito si riporteranno alcuni significativi orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione.

La norma di riferimento.

L’art. 340 del c.p. prevede: “Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni”.

Analisi del reato.

Si fa qui presente che anzitutto il reato è configurabile solo ove non sia integrabile un reato più grave, ha dunque carattere sussidiario. La condotta che configura il reato può essere duplice:

  • L’interruzione: azione o omissione che deve consistere in una mancata prestazione o cessazione totale dell’erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile;
  • il turbamento: azione o omissione che si riferisce ad un’alterazione del regolare funzionamento dell’ufficio o del servizio pubblico nel suo complesso, che sia di significativa importanza.

In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa, pertanto il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono sui mezzi che sono necessari per il funzionamento del servizio o dell’ufficio, non occorrendo che essi concernano l’intero sistema organizzativo dell’attività.

A titolo meramente esemplificativo, può integrare il reato la manomissione fraudolenta dei sistemi informatici degli uffici di segreteria, eseguiti da personale interno e/o esterno all’istituzione scolastica.

Mancata o insufficiente organizzazione del servizio.

La Cassazione penale, con sentenza n. 4908 del 2019, ha precisato che non è possibile configurare il reato di interruzione di pubblico servizio nel caso in cui si sia in presenza di mancata e/o insufficiente organizzazione del servizio pubblico. La norma sanziona infatti esclusivamente la volontaria alterazione, anche temporanea, del funzionamento di tale servizio, incidente sulla sua complessiva regolarità.

A titolo esemplificativo ne consegue la possibile interpretazione per cui, in ambito scolastico, non sarebbe configurabile il reato in esame in capo al DS o al DSGA che nell’organizzazione dell’ufficio di segreteria proponga una insufficiente ripartizione dei carichi di lavoro che renda inefficiente (o tardiva) l’erogazione dei servizi.

Danneggiamenti fraudolenti.

Sempre la Cassazione penale, con sentenza n.1555 del 2011, ha precisato che Integra il delitto di interruzione di pubblico servizio il compimento di atti vandalici che comportino una lesione significativa dell’erogazione del servizio pubblico.

Così, ad esempio, in ambito scolastico, il reato sarebbe configurabile in capo agli studenti che attivino senza i presupposti necessari l’allarme antincendio o che cagionino danni ai servizi igienici della scuola, tali da compromettere le regolari attività nel complesso scolastico.

Occupazione della scuola.

Secondo la Corte di Cassazione è possibile integrare la fattispecie di reato anche nei casi di occupazione studentesca dei locali scolastici, pur se pacifica e anche se svolta per un paio d’ore: l’ipotesi infatti configurerebbe reato, perché impedisce, di fatto, ai non manifestanti (studenti e personale scolastico) di svolgere le consuete attività di studio e di lavoro per un tempo apprezzabile, con conseguente ingiustificata compressione dei loro diritti, cagionando interruzione del pubblico servizio.

Si segnala in proposito la sentenza n. 7084/2016.

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