Ramadan a scuola e salute alimentare: cosa dice la norma, quali i poteri dei sindaci. Servono linee guida per aiutare i Dirigenti

Fa discutere quanto accade a Monfalcone, città che ha un 30% di cittadini di nazionalità straniera (un primato nazionale per i Comuni medi di 30 mila abitanti), sulla questione del Ramadan, che, per amore di verità, è stata sollevata come problematica in ordine al digiuno degli studenti già da diverse altre realtà comunali negli anni. Tra il Comune che sollecita interventi per la tutela della salute e la scuola che si adopera per le garanzie costituzionali nel rispetto delle proprie prerogative in un contesto dove non esistono delle linee guida ministeriali.
Va rispettata la libertà religiosa
Un prezioso documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2013 sulla libertà religiosa afferma chiaramente che la libertà religiosa in Italia è garantita dalla legge fondamentale dello Stato, la Costituzione, sulla quale poggia l’intera normativa vigente in materia e alla salvaguardia dei diritti in essa contenuti sono ispirate le modalità attraverso cui lo Stato regola i propri rapporti con le diverse confessioni religiose presenti sul territorio italiano.
La Corte di giustizia europea ricorda che gli Stati contraenti godono di un margine di valutazione quando si tratta di conciliare l’esercizio delle funzioni che essi assumono nel campo dell’educazione e dell’insegnamento con il rispetto del diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche.
Ciò vale per la sistemazione dell’ambiente scolastico e per la definizione e la pianificazione dei programmi (come la Corte ha già sottolineato: vedere essenzialmente le succitate sentenze Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, §§ 50-53, Folgerø, § 84, e Zengin, §§ 51-52 ; precedente paragrafo 62). La Corte deve quindi in linea di principio rispettare le scelte degli Stati contraenti in questi campi, ivi compreso il ruolo che essi danno alla religione, nella misura in cui tuttavia queste scelte non portino ad una forma di indottrinamento (ibidem).
Cosa si intende per diritto alla salute
Il ministero della sanità rileva che l’espressione “diritto alla salute” sintetizza una pluralità di diritti quali il diritto all’integrità psico-fisica e quello ad un ambiente salubre, il diritto ad ottenere prestazioni sanitarie, alle cure gratuite per gli indigenti nonché il diritto a non ricevere prestazioni sanitarie, se non quelle previste obbligatoriamente per legge, a tutela oltre che della persona del destinatario, di un interesse pubblico della collettività
Il Ramadan norme comportamentali
Il Comitato nazionale per la bioetica (“Parere sul tema “Alimentazione differenziata e interculturalità. Orientamenti bioetici”, approvato il 17 marzo 2006), sull’alimentazione a scuola, afferma che “Anche per tutelare la libertà religiosa, pare opportuno che sia sempre garantita, agli studenti che per ragioni religiose non possono consumare alcuni cibi (per esempio la carne di maiale), la possibilità di disporre di altri cibi (per esempio uova o legumi); quando possibile ed opportuno (e qui entrano in gioco la tipologia delle richieste alimentari, il numero dei richiedenti, ecc.) gli studenti debbono avere la possibilità di consumare cibi preparati secondo i dettami della propria religione attraverso la predisposizione di menù differenziati da parte della scuola o almeno consentendo l’introduzione dall’esterno (a cura e spese dello studente) di tali cibi.
Sull’alimentazione in ospedale che può avere qualche analogia con la questione scolastica: il Comitato ritiene necessario “elaborare diete che tengano conto delle prescrizioni alimentari di origine religiosa o culturale, per formulare terapie che concentrino l’assunzione di medicine e alimenti in determinati orari (si pensi all’obbligo di digiuno durante il giorno previsto dalla religione musulmana nel periodo del ramadan) o siano capaci di raggiungere i propri obiettivi senza richiedere l’assunzione di determinate sostanze.
Ma gli studenti in alcune occasioni possono evitare il digiuno
Come riportava l’agenzia di stampa adnkronos gli studenti che stanno preparando esami possono evitare il digiuno previsto dall’Islam durante il mese sacro di Ramadan. Lo ha dichiarato la Dar Al-Ifta egiziana, l’autorità religiosa incaricata di emettere fatwa, o editti religiosi. La decisione di uno studenti di evitare il digiuno durante il Ramadan, ha precisato la Dar Al-Ifta, deve derivare da una ”necessità” reale, dettata da circostanze non rinviabili. Lo studente deve essere giudice di se stesso, afferma l’autorità religiosa egiziana, valutando seriamente se il digiuno possa avere effetti negativi sui suoi esami.
Come si può comprendere si tratta di decisioni che esulano dalla sfera pubblica, non spetta nè alla scuola, nè al Comune, nè allo Stato decidere se uno studente debba o non debba digiunare durante il Ramadan. Va certamente garantito l’equilibrio tra il diritto alla salute e le scelte religiose della famiglia, senza imposizioni.
La scuola ha l’obbligo di garantire la tutela dell’incolumità psicofisica degli studenti ma non è compito dei Comuni intervenire su digiuno a scuola durante il Ramadan
La responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno dei locali scolastici dove c’è’ del personale addetto proprio al controllo degli studenti la cui giovanissima eta’ doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi. Ed infatti, incombe sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata, sia all’uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso. Cassazione Civile con sentenza del 19 luglio 2016 numero 14701
Quali i poteri del Sindaco?
L’ art. 13 della l. 833 del 1978 attribuisce al Sindaco in qualità di autorità sanitaria la facoltà di disporre dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) tramite ordinanze che possono essere emesse in determinate circostanze, oppure ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) – può adottare provvedimenti urgenti al verificarsi di situazioni di particolare gravità che interessano l’igiene e la sanità pubblica. Si tratta di provvedimenti contingibili e urgenti – ai sensi dell’art. 38 della l. 142 del 1990 – realizzabili quando sussiste un pericolo concreto di danno imminente tale da non permettere il differimento dell’intervento, come si può comprendere il digiuno a scuola per il Ramadan non rientra in nessuna delle due casistiche, spetta alla scuola valutare le misure da adottare.
Da ciò si desume che spetta alla scuola nell’esercizio della propria autonomia valutare le misure più idonee da adottare per garantire il giusto equilibrio tra il rispetto della libertà religiosa e la tutela della salute dei propri studenti e lavoratori, anche attraverso una specifica regolamentazione d’istituto di concerto con la comunità scolastica, non spetta al Comune sicuramente intervenire su tale aspetto, non può sindacare l’operato della scuola ed esercitare ingerenze non contemplate dalla normativa, ciò a prescindere da come la si possa pensare sulla questione della libertà religiosa, Ramadan e similari. Va detto che delle linee guida ministeriali sarebbero necessarie per evitare di lasciare le scuole da sole su una materia delicata e che diventa spesso pretesto per scatenare delle banali e sterili strumentalizzazioni politiche.