Quota 96, il Tar rimanda al giudice del lavoro

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segnalato dall’Avv Naso – Il Tar Lazio ha demandato al Giudice del Lavoro, per difetto di giurisdizione, il ricorso presentato da alcuni docenti ai quali non è tata concessa la possibilità per i docenti che maturano i requisiti per la pensione con le vecchie regole di usufruire dell’unica finestra annuale di uscita, quella del primo settembre, a causa della "Riforma Fornero".

segnalato dall’Avv Naso – Il Tar Lazio ha demandato al Giudice del Lavoro, per difetto di giurisdizione, il ricorso presentato da alcuni docenti ai quali non è tata concessa la possibilità per i docenti che maturano i requisiti per la pensione con le vecchie regole di usufruire dell’unica finestra annuale di uscita, quella del primo settembre, a causa della "Riforma Fornero".

N. 06119/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03673/2012 REG.RIC.

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3673 del 2012, proposto da:
[…]

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura […]

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
[…]

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

D.M. 22/12 AVENTE AD OGGETTO IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DAL PARTE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARO DELLA SCUOLA, DELLE DOMANDE DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER COMPIMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI SERVIZIO, DI DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO, DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETA’ A VALERE DAL 01.09.2012 NONCHE’ DEL TERMINE PER L’EVENTUALE REVOCA DI TALI DOMANDE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione ex Inpdap e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto la controversia ha ad oggetto rapporti di lavoro di personale pubblico contrattualizzato e, specificamente, la materia dei requisiti per la maturazione del diritto al collocamento a riposo;
Ritenuto che la circostanza che a mezzo del ricorso siano impugnate circolari non modifica questa conclusione non trattandosi di impugnazione di “atto amministrativo presupposto rilevante per la controversia” ex articolo 63 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165; le circolari in questione infatti non costituiscono esplicazione di un autonomo potere amministrativo e non incidono certo su interessi legittimi di parte ricorrente trattandosi – per il profilo che interessa – di mere circolari interpretative e applicative di una disciplina di rango legislativo immediatamente incidente su diritti, come del resto dimostra la circostanza che in ultima analisi il ricorso si risolve nella contestazione della legittimità costituzionale della disciplina dell’articolo 24 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 241 e nella richiesta di accertamento del diritto dei lavoratori che maturino i requisiti per il
pensionamento secondo la previgente disciplina entro il 31 agosto 2012 di continuare a essere collocati a riposo secondo tale disciplina a decorrere dal 1° settembre 2012;
Ritenuto pertanto che debba dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore dell’autorità giudiziaria ordinaria innanzi alla quale la domanda potrà essere riproposta ex articolo 11, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto che le spese di giudizio possano essere interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, definitivamente pronunciandosi sul ricorso lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati: […]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2012
IL SEGRETARIO

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