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Pensioni Quota 102, la guida alla misura, requisiti e vincoli. Si attende apertura funzioni POLIS

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La quota 102 durerà un anno e sostituirà quota 100. Ma in cosa è diversa da quota 100 e in cosa si assomiglia?

E come era previsto, quota 102 è la misura prescelta dal governo per il dopo quota 100. La manovra finanziaria ormai in vigore ha infatti introdotto la misura. Cambia quindi la quota rispetto al triennio 2019-2021, perché si passa da un minimo di 62+38 ad un minimo di 64+38. Per il resto tutto resta identico tra quota 100 e quota 102, in una specie di collegamento tra le due misure.

Quota 102 e quota 100, a cambiare è l’età di partenza

Quindi, per il triennio 2019-2021, molti lavoratori sono andati in pensione una volta raggiunta la soglia dei 38 anni di contributi versati, e con una età compresa tra i 62 ed i 66. Infatti la quota 100 prevedeva una età minima di pensionamento, fissata a 62 anni. Con la quota 100 invece, si conferma quella che può essere definita età contributiva pari ad almeno 38 anni. Ma allo stesso tempo si inasprisce la soglia anagrafica, con l’età minima che passa da 62 a 64 anni. E si tratta della grande novità introdotta dalla legge di Bilancio. Resteranno sostanzialmente 3 le combinazioni che tendono a rendere fruibile per il 2022, la quota 102. Si tratta della combinazione già citata, 64+38, e di quelle fissate a 65+38 e 66+38. Potranno accedere alla pensione i nati tra il 1956 ed il 1958 che nel corso nel 2022 oltre a completare il limite anagrafico, completeranno pure il limite contributivo dei 38 anni di contributi.

Come detto, anche in assegna delle indicazioni dell’Inps, che sopraggiungeranno in seguito tramite le classiche circolari, ciò che si evince dal testo della legge di Bilancio è una continuità operativa rispetto alla quota 100. Pertanto la struttura di quota 102 resta la medesima della misura che l’ha preceduta.

Perché si è deciso di virare su quota 102

La nuova misura varata dal governo è nata per detonare in parte il rischio scalone di quota 100. Infatti il rischio era di lasciare davanti 5 anni di differenza per chi non era riuscito a centrare la quota 100 in tempo utile. Parliamo naturalmente di quelli che entro il 31 dicembre 2021 non avevano ancora completato il 62imo anni di età o il 38imo anno di contribuzione versata.

I nati del 1960, oppure i nati del 1961 erano i soggetti che peggio si trovavano in materia. Per questi la quota 102 non sarà comunque di aiuto, visto che l’età pensionabile passa da 62 a 64 e quindi, saranno tagliati fuori dalla quota 102 come lo erano stati da quota 100.

Resta il fatto che il governo ha prodotto la nuova misura pubblicizzandola, forse a errore, come la panacea di uno scalone che per i nati nel 1960 ancora oggi resterà tale.

Finestre, cumulo dei redditi e le altre cose da sapere su quota 102

La quota 102 durerà solo un anno, in via sperimentale. Per questo, allo stato attuale delle cose, sia i nati nel 1960 che i nati nel 1961, non rientreranno nella misura nemmeno quando riusciranno, negli anni a seguire, a raggiungere la soglia dei 64 anni di età.

Il collegamento con la quota 100,se si escludono queste incongruenze di platea e queste evidenti penalizzazioni, è pressoché totale.  Infatti la quota 102 si incastona nel testo dell’articolo n° 14 del decreto n° 4 del 2019 (cd decretone, con quota 100 e reddito di cittadinanza del governo gialloverde di Giuseppe Conte).

Intervenendo su quel decreto, il cui richiamo è espressamente citato nel testo della nuova manovra finanziaria, non si fa altro che conservare le disposizioni normative della quota 100, tranne che per le modifiche legislative relative al nuovo requisito anagrafico.

Resta per esempio il sistema a finestre, con 3 mesi di attesa per la decorrenza, per i lavoratori del settore privato e 6 mesi per quelli del pubblico impiego.  Inoltre resta invariata l’incumulabilità con i redditi da lavoro, ad esclusione di quelli fino a 5.000 euro annui provenienti da lavoro autonomo occasionale.

La misura resta destinata a chi completa i requisiti entro il 31 dicembre 2022. E resta inalterato il diritto acquisito, che permette tramite la cristallizzazione, di poter sfruttare al misura anche negli anni successivi.

Non ci sono vincoli di sistema contributivo per il calcolo dell’assegno che viene calcolato col sistema misto. Una precisazione questa inutile visto che chi ha iniziato la carriera dopo il 1995 e ricadrebbe nel calcolo contributivo, non può rientrare nella quota 102 così come non poteva nella quota 100 non avendo possibilità di completare i 38 anni di contributi utili.

Dal punto di vista della contribuzione, anche per quota 102 è utilizzabile il cumulo dei periodi assicurativi versati presso l’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e le sue gestioni sostitutive ed esclusive. Per quota 102 confermato anche il divieto di cumulo dei contributi versati presso le casse professionali (ma c’è la scappatoia della ricongiunzione, anche se in questo caso onerosa per il contribuente).

Per i 38 anni di contribuzione necessari, va ricordato che vale sempre il vincolo dei 35 anni effettivi. In altri termini, occorrono 35 anni di contributi al netto di contribuzione figurativa da disoccupazione e malattia.

Con la quota 102 come con quota 100, per i lavoratori del pubblico impiego il Trattamento di fine servizio da percepire al termine del rapporto di lavoro, slitta. Infatti il versamento del TFS o del TFR vengono posticipati di 15 mesi dal raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia (67 anni) o di 25 mesi dal raggiungimento dei requisiti utili alla pensione anticipata ordinaria (42,10 o 41,10 rispettivamente per uomini e donne).

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