Quirinale, oggi al via le votazioni: manca intesa tra i partiti per il successore di Mattarella

Prima giornata di voto per l’elezione del successore di Sergio Mattarella al Quirinale. Le urne apriranno alle 15.45. Non c’è un nome condiviso tra le forze politiche di maggioranza: l’orientamento delle ultime ore è per la “scheda bianca” alla prima votazione.
Alla prima votazione si andrà con la scheda bianca ed è probabile che entrambi gli schieramenti opteranno per questa scelta anche per le due successive votazioni. Se poi alla quarta non dovesse emergere un nome condiviso, si ipotizza che il fronte rosso-giallo “sfiderebbe” il centrodestra con il nome di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio. Per ora il centrodestra non avrebbero concordato il nome da opporre eventualmente.
Come si vota
- Votano i senatori, i deputati e 58 delegati scelti dalle regioni. Tutti insieme vengono chiamati in gergo “grandi elettori”. In tutto sono 1.008.
- Per le prime tre votazioni, da lunedì a mercoledì, viene eletto chi ottiene almeno due terzi dei voti (673). Da giovedì sarà sufficiente la maggioranza assoluta (505).
- Né il centrodestra né il centrosinistra hanno abbastanza voti per raggiungere la maggioranza assoluta. Serve un accordo trasversale o con i numerosi grandi elettori del centro.
Il ruolo del Presidente della Repubblica
Notaio, arbitro, dotato di un potere a fisarmonica. Molto si è scritto sul ruolo del Presidente della Repubblica, figura che i padri costituenti lasciarono volutamente vago, che ha acquisito via via maggior peso, tanto che sulla sua scelta di agitano da molti mesi le acque della politica.
Del Capo dello Stato si occupa direttamente il secondo titolo della Costituzione con gli articoli dall’83 al 91, ma il suo ruolo è citato in tutto in diciannove articoli.
Dopo aver definito chi può essere eletto e come, la carta stabilisce le sue funzioni. Può essere eletto al Quirinale “ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica”.
Il Presidente è eletto “dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri” e da “tre delegati per ogni Regione”, “la Valle d’Aosta ha un solo delegato”. Si vota “per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”.
Dopo il giuramento sulla Costituzione dura in carica sette anni. Una volta terminato il suo incarico diviene di diritto senatore a vita. La maggior parte dei poteri sono indicati nell’articolo 87 della Carta.
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale: rappresenta quindi lo Stato in Italia e all’estero ma non ha potere esecutivo in politica estera. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione: allo scadere della legislatura è il Presidente, con un decreto controfirmato dal presidente del Consiglio, a indire il voto per il rinnovo del Parlamento.
Allo stesso modo indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Può convocare le Camere in via straordinaria. Può, sentiti i presidenti delle Camere, scioglierle entrambe o una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. Incarica e nomina il presidente del Consiglio e su proposta di questi nomina i ministri. Il governo giura sulla Costituzione davanti a lui. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi entro un mese dalla loro approvazione da parte delle Camere, emana i decreti aventi valore di legge, i decreti legislativi e i regolamenti: è il cosiddetto potere di firma. Il Presidente può firmare o può anche rifiutarsi di firmare, chiedendo ufficialmente o ufficiosamente (si parla di moral suasion) di modificare i disegni di legge e i decreti del governo e le leggi approvate dal Parlamento.
Se rinvia alle camere una legge esse la devono riesaminare e possono modificarla. Se la riapprovano senza modifiche il Presidente è obbligato a emanarla così com’è.
Può inviare messaggi alle Camere: su un tema che ritiene fondamentale può sollecitare il Parlamento a una riflessione e a legiferare ma il Parlamento può non dare seguito all’appello. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato: la nomina di ambasciatori, prefetti, ma anche del governatore di Bankitalia avviene spesso su proposta del governo.
Nomina i senatori a vita con un limite massimo di cinque, limite che ultimamente si è considerato come massimo di senatori a vita in carica.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere: rappresenta l’Italia all’estero, non ha potere esecutivo in materia di politica estera ma come custode dei trattati internazionali ha grande potere di indirizzo sulle grandi linee generali della collocazione internazionale del Paese.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere: attraverso il Consiglio supremo di Difesa viene informato e indirizza la politica di difesa del paese in linea con la sua politica estera.