Quando è necessaria l’Apostille per la certificazione medica dall’estero?

Una lavoratrice veniva licenziata perchè la certificazione medica prodotta non veniva considerata idonea. Si trovava in Marocco e a giustificazione della propria assenza aveva inviato al datore di lavoro due certificati medici, debitamente tradotti in italiano, ma privi della “Apostilla”, ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell’Ala del 5.10.1961 ai fini di attestare la veridicità della firma sull’atto, il titolo in virtù del quale l’atto era stato firmato e l’autenticità del sigillo o del bollo. Si pronuncia la Cassazione con ordinanza 24697/22.
Nello scritto in questione trattiamo l’Apostille, certificazione che incide sulla autenticità formale e sostanziale di un documento da utilizzare con valore giuridico in un Paese straniero, e la validità della certificazione medica prodotta dall’estero, richiamando tanto pronunciamenti giurisprudenziali, quanto le linee guida dell’INPS in materia.
Quando è necessario l’Apostille?
Il punto centrale della gravata sentenza è quello riguardante il passaggio argomentativo secondo l’Apostille, ritenuta necessaria per le certificazioni mediche inviate all’INPS per la corresponsione della indennità di malattia, è stata reputata …
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