Qualificazione stazioni appaltanti, accertamento requisiti e sanzioni. Nuovo regolamento Anac

Il Consiglio dell’Anac ha approvato, con delibera n. 126 dell’11 marzo 2025, un nuovo regolamento volto a disciplinare le modalità di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dalle stazioni appaltanti e l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità. Il documento è stato adottato in attuazione delle disposizioni contenute nel Codice degli Appalti, in particolare all’articolo 63, comma 11, e nell’allegato II.4, tenendo conto delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 209/2024.
Il regolamento definisce le modalità con cui l’Autorità può:
- verificare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione;
- disporre riduzioni di punteggio, revocare la qualificazione o modificare il livello conseguito nei casi di requisiti carenti, in parte o del tutto;
- irrogare sanzioni amministrative nei casi di gravi violazioni, includendo sia sanzioni pecuniarie – tra 500 euro e un milione di euro – sia sanzioni accessorie, come la sospensione della qualificazione;
- attribuire in via temporanea un livello inferiore di qualificazione nel caso di sanzioni comprese tra 500 e 5.000 euro, in applicazione dell’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice;
- sanzionare comportamenti quali la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione, ritardi superiori a 160 giorni tra presentazione delle offerte e stipula del contratto, o l’inosservanza delle misure correttive proposte per ridurre i ritardi.
Criteri e modalità di accertamento
Il regolamento prevede un insieme di procedure di controllo basate su:
- verifiche a campione condotte direttamente da Anac;
- segnalazioni provenienti da soggetti terzi;
- criteri oggettivi per la determinazione dell’entità delle sanzioni, parametrati alla gravità delle violazioni.
Entrata in vigore e abrogazioni normative
Il testo entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul sito dell’Anac, avvenuta l’11 aprile 2025. Sarà inoltre pubblicato un avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Contestualmente, saranno abrogati:
- l’articolo 3, comma 1, lettere o) e p);
- l’articolo 4, comma 1, lettere f) e g);
del Regolamento adottato con delibera n. 271 del 20 giugno 2023.