Quali sono i requisiti per la pensione di vecchiaia? Una sentenza della Corte dei Conti che fa chiarezza
Il caso in commento verte sulla domanda presentata da una già docente che aveva cessato il servizio volta al riconoscimento del diritto a conseguire la pensione ordinaria di vecchiaia con decorrenza come indicata agli atti sul presupposto della maturazione dei requisiti di cui ex art.1 commi 12, 13 e 23, legge 335/95 (cd. Opzione Dini). Con la Sentenza n° Sent. n. 443/2022 della Corte dei Conti per la Regione Puglia si ricostruisce il quadro sussistente sui requisiti per la pensione di vecchiaia
La riforma Dini
Come noto, la legge 335/1995 (cd Riforma Dini), nel riformare il sistema pensionistico mediante l’introduzione del modello contributivo, ha fatto salva, in via transitoria, l’applicazione del modello retributivo, in via integrale per coloro che al 31 dicembre 1995 avessero maturato un’anzianità di servizio di almeno 18 anni (sistema retributivo, art. 1, comma 12, legge 335/95) e limitatamente alle anzianità fino a tale data per coloro che avessero maturato un’anzianità inferiore (sistema misto, art. 1, comma 13, legge 335/95).
L’art. 1, comma 23, della legge 335/95, ha poi previsto per i lavoratori, cui la pensione debba essere liquidata secondo il modello retributivo o misto, “…la facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.” (cd Opzione Dini).
La riforma Fornero
Come altresì noto, il DL 201/2011 (cd Riforma Fornero) ha poi ulteriormente rifermato il sistema pensionistico prevedendo, fra l’altro, l’applicazione del sistema contributivo per le anzianità successive al 2011, ed innalzando i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento.
In particolare, fermi i limiti anagrafici (art. 24 comma 6, dl 201/2011), il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni (art. 24, comma 7, dl 201/2011).
Il regime transitorio
Ciò posto, osserva la Corte dei Conti pugliese, con riferimento al regime transitorio, l’art.24, comma 3 del decreto-legge n.201/2011, prevede che:
- “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa …”;
- “A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 , salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.”.
I requisiti prima e dopo il 2011
In sostanza, per coloro i quali abbiano maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente prima del 2011, continuano ad applicarsi le regole previgenti, mentre per coloro che maturano i requisiti vigenti dopo il 2011, valgono le regole previste dalla legge Fornero.
Venendo al caso di specie, la XX al 31 dicembre 2011 non aveva maturato, secondo la ricostruzione effettuata dai giudici, i requisiti per esercitare l’opzione prevista dall’art. 1, comma 23, legge 335/1995, avendo maturato un’anzianità contributiva inferiore ai 15 anni. E’ altresì incontestabile che la stessa non abbia maturato un’anzianità contributiva minima di 20 anni, che le avrebbe consentito di conseguire la pensione di vecchiaia secondo le regole della Riforma Fornero.