Può un DSGA ricevere il bonus merito? Una RSU DSGA decade se accetta supplenza articolo 59? Risponde l’ARAN

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Alcuni orientamenti applicativi ed interpretativi dal parte dell’ARAN su alcune questione di carattere sindacale che interessano specificatamente anche il comparto scuola. Si va dalla questione dell’eventuale decadenza della RSU in caso di accettazione di supplenza ex articolo 59, alla questione se i fondi per il bonus merito possano o meno essere utilizzati per retribuire anche il DSGA, al numero minimo ex lege della RSU perchè questa possa considerarsi validamente costituita ed operativa.

Un assistente amministrativo, eletto nella RSU, che successivamente ha accettato un incarico di supplenza temporanea su posto da DSGA in altra istituzione scolastica, decade dalla carica di componente RSU?

Così risponde l’ARAN:

Nel merito si fa presente che l’art. 59 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 prevede che “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”

La predetta disposizione si configura come norma di miglior favore in quanto consente ad un dipendente, già in servizio presso una Scuola, di avere un altro rapporto di lavoro a tempo determinato, in un diverso Istituto scolastico, per migliorare la sua posizione economica e professionale. Nell’ambito di tale disciplina, al prevalente interesse del dipendente viene posto, dalle parti negoziali, un preciso limite per quanto riguarda la durata dell’incarico che, al fine di evitare ricadute negative sull’organizzazione del lavoro, non può essere inferiore all’arco temporale di un anno.

Di contro, l’art. 3 parte II dell’Accordo quadro 7 agosto 1998, rinovellato dall’art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015, prevede che per poter essere eletto quale componente della RSU è necessario che il lavoratore sia in servizio. Trattandosi di requisito per l’eleggibilità, la condizione citata deve permanere anche dopo l’elezione, pena la decadenza dalla carica. Pertanto, qualora il lavoratore eletto nella RSU non presti più servizio nell’Amministrazione (pensionamento, trasferimento, assegnazione provvisoria, comando presso un’altra Amministrazione, contratto a tempo determinato, etc.), si verifica un caso di decadenza “automatica”.

In tale ipotesi la RSU deve verificare se in base alla regola generale di cui all’art. 7, comma 3 dell’ACQ citato – ovvero che “La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all’art. 4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento” – la RSU possa ancora considerarsi validamente costituita.

Come si interpreta la disposizione legislativa di cui all’art. 1, comma 249 della legge n. 160/2019, c.d. legge finanziaria 2020, secondo cui le risorse iscritte nel fondo di cui all’art.1, comma 126 della legge n. 107/2015 già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione? Tali risorse possano essere estese anche al personale DSGA data l’ipotesi del CCNI del 31.08.2020 e la dichiarazione congiunta ad essa allegata che sembrerebbe fare riferimento al DSGA quale ulteriore soggetto destinatario delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020?

Così l’ARAN:

L’art. 40 del CCNL Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 ha istituito il nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, nel quale sono confluite, tra le altre, “le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma restando la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera e), punto c4) del presente CCNL”.

La norma in esame, come si evince chiaramente dal testo sopra riportato, non interviene sulla finalizzazione di tali risorse, limitandosi a richiamare le scelte operate dal legislatore in tal senso.

Conseguentemente, la modifica operata dalla legge n. 160/2019 – che ha fatto venir meno l’univoca finalizzazione dei compensi per la valorizzazione al personale docente, così come individuati dalla legge n. 107/2015, ed ha sancito che “le risorse iscritte nel fondo di cui all’art. 1, comma 126 della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione” (art. 1, comma 249) – ha effetto anche sulla previsione contrattuale sopra richiamata, atteso che non sussiste più alcun obbligo di destinazione delle risorse in parola, il cui utilizzo viene definito dalla contrattazione integrativa a livello nazionale e, successivamente, sulla base delle previsioni nazionali, a livello di istituzione scolastica.

Tuttavia, la contrattazione integrativa non può discostarsi da quanto previsto dalla contrattazione nazionale con l’art. 3, comma 1, del CCNL del 25.08.2008, sequenza contrattuale ai sensi dell’art. 62 del CCNL 29.11.2007, attualmente vigente, secondo cui “Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo d’istituto”.

Quale è il numero minimo di componenti della RSU previsto dall’ACQ del 7 agosto 1998? Cosa succede se la RSU scende al di sotto del numero minimo legale di componenti?

L’art 4 Parte Prima dell’ACQ del 7 agosto 1998, prevede che nelle amministrazioni che occupino fino a 200 dipendenti i componenti della RSU sono pari a 3. Al riguardo, si fa presente che, come esplicitato nelle premesse all’Accordo d’interpretazione autentica dell’11 giugno 2007 alle quali si rimanda, 3 è il numero di componenti minimo per il funzionamento della RSU.

Peraltro, a riprova di quanto sopra affermato l’Accordo quadro del 13 marzo 2013, che regola le fattispecie relative al dimensionamento scolastico, consente solo in via eccezionale e nelle sole ipotesi ivi descritte che la RSU possa essere composta da due soli componenti (cfr. art. 1, comma 4 dell’Accordo citato).

Conseguentemente, qualora l’intera RSU sia considerata decaduta le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto dovranno essere invitate ad indire nuove elezioni. In tale ipotesi le relazioni sindacali possono proseguire per i successivi 50 gg con i componenti RSU rimasti in carica e con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, in attesa che sia eletta una nuova RSU (cfr. Accordo d’interpretazione autentica del 13 febbraio 2001).

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