Può un Dirigente sospendere un docente? Si pronuncia la Cassazione civile

Una Corte d’Appello confermava la decisione resa dal tribunale di primo grado ed accoglieva la domanda proposta da un docente avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per una giornata lavorativa irrogatale. Si pronuncia con ordinanza la Cassazione Civile 5607/2023.
La questione
Si deduceva da parte del ministero che la Corte territoriale aveva erroneamente interpretato il disposto del comma 1 dell’invocato art. 55-bis, assumendo che la competenza, in ordine all’adozione della sanzione disciplinare, debba essere determinata non, secondo quanto ritenuto dalla Corte predetta, ex ante, in relazione alla sanzione astrattamente prevista per l’addebito contestato, bensì ex post, in relazione all’entità della sanzione in concreto irrogata. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la sanzione illegittimamente irrogata per incompetenza dell’autorità che l’aveva disposta, nella specie il dirigente scolastico.
Il DS non può sospendere i docenti
La Cassazione conferma i suoi precedenti, affermando che quanto sostenuto dal ministero nel caso in commento risulta infondato alla luce del principio di diritto accolto dalla Corte (cfr. Cass. n. 28111/2019 e Cass. 23524/2021). Questo il principio di diritto della Cassazione:
“In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo (nella specie la sospensione dall’ufficio fino ad un mese), essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare”, tenuto conto che diversamente opinando, l’individuazione dell’organo competente – da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili – avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe essere smentito all’esito del procedimento medesimo”. Dunque, rilevano i giudici, la Corte territoriale ha affermato, nella specie, l’incompetenza del dirigente scolastico visto che per la sanzione della sospensione dall’ufficio e dalla retribuzione del personale docente e direttivo della scuola, l’art.. 492 Testo Unico in materia di istruzione, prevede una durata massima fino ad un mese e quindi superiore superiore a 10 giorni, mentre è irrilevante, ai suddetti fini, che la sanzione in concreto applicata sia inferiore a dieci giorni. Confermandosi l’orientamento oramai blindato che vuole l’incompetenza del Dirigente Scolastico, per i docenti, per sanzioni superiori alla censura, per gli ATA, invece, come è noto, sussiste la competenza del Dirigente Scolastico per sanzioni fino a dieci giorni di sospensione.