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Può il Dirigente delegare un Vicario per gli scrutini? Solo in due casi, ecco quali

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Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio del Consiglio di classe solo in due situazioni specifiche, stabilite dalla normativa scolastica.

La partecipazione del vicario al Consiglio di classe

La delega è consentita se il collaboratore vicario è un membro del Consiglio di classe. In questo caso, la sua partecipazione diretta al gruppo consiliare lo rende idoneo a presiedere lo scrutinio, in quanto parte integrante del team docente.

L’assenza del Dirigente Scolastico

La delega può essere attribuita quando il Dirigente Scolastico si trova in uno stato di assenza formale dal servizio, per motivi legati a condizioni specifiche come malattia, ferie o altre situazioni di “status” che impediscono l’esercizio delle proprie funzioni. In tali circostanze, il collaboratore vicario assume automaticamente – ipso facto – tutte le responsabilità e i compiti del Dirigente, compreso il ruolo di Presidente del Consiglio di classe durante lo scrutinio.

I limiti alla delega

Non è in alcun modo ammessa la delega al vicario se:

  • il vicario non fa parte del Consiglio di classe interessato;
  • il Dirigente Scolastico è regolarmente presente a scuola e nelle condizioni di svolgere i propri compiti.

In caso di violazione di questi principi, lo scrutinio viene considerato nullo. Inoltre, non è possibile designare docenti esterni al Consiglio di classe per presiedere lo scrutinio, salvo che si tratti di sostituzioni specificamente previste per circostanze particolari.

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