Punteggio servizio militare nelle graduatorie ATA, il CDS dice sì al riconoscimento

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Gli appellati  agiscono presso il Consiglio di Stato per l’annullamento degli atti della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella parte in cui dapprima in sede di indizione (decreto del Ministero dell’istruzione, allora così denominato, del 3 marzo 2021, n. 50) è stato previsto il punteggio di 0,60 per il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo svolto non in costanza di rapporto di impiego con l’amministrazione scolastica e poi questa previsione è stata applicata nella formazione delle graduatorie definitive da parte degli uffici scolastici regionali.

Vediamo come si pronuncia il Consiglio di Stato nella sentenza in commento, n° N 09864/2024 alla luce anche della recente sentenza della Cassazione  quando ha affermato che: “non è illegittimo il DM n.50/2021 (…) nella parte in cui attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di lavoro, un punteggio maggiore (…) rispetto al punteggio (…) che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto” (Corte di Cassazione, sentenza n. 22432 dell’8 agosto 2024).

La questione

I ricorrenti agiscono  sul presupposto che al servizio di leva sarebbe spettato il maggior punteggio di 6 per quello svolto in costanza di rapporto.  L’impugnazione è stata respinta dall’adito Tribunale amministrativo che sulla questione controversa ha fatto applicazione dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui solo per il servizio militare di leva obbligatoria prestato in costanza di rapporto di impiego alle dipendenze dell’amministrazione scolastica si pone l’esigenza di piena compensazione prevista dall’art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione (tra le altre sono state richiamate le sentenze  del Consiglio di Stato del 29 ottobre 2022, n. 11602, ed ulteriori precedenti). In conformità a questo orientamento di giurisprudenza la sentenza, rileva il CDS, ha giudicato pertanto legittima la normativa concorsuale censurata, che ha diversamente modulato il punteggio per il servizio militare di leva, con la previsione del punteggio di 6 per quello prestato in costanza di rapporto di impiego, e come in precedenza esposto di 0,60 per quello non in costanza di rapporto, considerato invece come «servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali».

L’indirizzo giurisprudenziale del CDS

A fondamento dell’appello, osserva il CDS, viene richiamato  un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui il servizio militare di leva non può ricevere un diverso trattamento a fini di carriera nell’amministrazione scolastica, quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, poiché una simile discriminazione non è ricavabile a livello legislativo né dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (artt. 485, comma 7, e 569, comma 3), né dal codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (art. 2050). Si aggiunge, precisano i giudici, che l’opposta tesi si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza enunciato dall’art. 3, comma 1, della Costituzione; ed inoltre con la tutela per «la posizione di lavoro del cittadino» apprestata dal citato art. 52, comma 2, secondo periodo, della medesima Costituzione rispetto all’assolvimento degli obblighi di leva militare.

Rispetto al precedente richiamato dalla pronuncia di primo grado va infatti data continuità all’orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; e del 9 gennaio 2023, n. 266, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’amministrazione scolastico. Per quest’ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». L’appello è stato pertanto accolto: Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado va accolto il ricorso ed annullati gli atti con esso impugnati. In esecuzione della presente sentenza l’amministrazione scolastica dovrà dunque riconoscere ai ricorrenti il maggior punteggio di 6 per il servizio militare di leva da ciascuno di essi assolto.

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Pubblicato in ATA

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