Punteggio servizio civile e di leva nelle graduatorie e per assunzione. Sentenza

Il docente ha diritto a vedersi riconosciuto, nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento, il punteggio per il servizio sostitutivo del servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 15467 del 03 giugno 2021).
Il punteggio per il servizio civile nelle graduatorie
Il Tribunale aveva riconosciuto, a un docente, nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento (aa.ss. 2011-2014), il punteggio per il servizio sostitutivo del servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento. La Corte d’appello, adita dal Miur, aveva sposato l’impostazione. Il Consiglio di Stato (n. 4028 e 4031 del 2009) aveva infatti confermato l’illegittimità del D.M. 31 marzo 2005, che non riconosceva al docente la valutazione del servizio militare prestato, prevedendo che il servizio militare di leva e servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili “solo se prestati in costanza di nomina”, quindi convalidando che tale periodo di servizio militare di leva ovvero quello civile sostitutivo è valido a tutti gli effetti.
Sì alla valutazione della leva anche prima dell’assunzione di ruolo
Il Miur ricorre per Cassazione, che tuttavia riconosce, come gli altri due giudici di merito, le ragioni del docente. Il servizio civile gode infatti dell’equiparazione rispetto al servizio di leva. Secondo l’art. 485, c. 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche prima dell’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». Inoltre, l’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare (quindi anche del servizio civile, in forza dell’equiparazione) come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e che «ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Il D.M. n. 44/2001 è illegittimo perché consente di valutare solo il servizio reso in costanza di rapporto di lavoro
Lungo tale linea interpretativa il sistema generale, per la Cassazione, va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Pertanto, deve essere disapplicata, perché illegittima, la normativa che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.