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Punteggio ricongiungimento familiare nella domanda di trasferimento: nessun vincolo per ordine di inserimento preferenze

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Il punteggio per ricongiungimento familiare spetta solo per le scuole del comune di residenza del familiare. Non ci sono vincoli per l’ordine delle preferenze

Una lettrice ci scrive:

Docente scuola primaria posto comune, mi appresto a presentare domanda di trasferimento interprovinciale ma non vorrei mettere come prima scelta la scuola del mio comune di ricongiungimento ai figli (la scuola è una sola, mi ricongiungo ai figli perché separata). Vorrei mettere come prima scelta una scuola del comune vicino, e come seconda scelta, la scuola del comune di ricongiungimento. 

Le mie domande sono:

1) Se non ci sono posti nella scuola di prima scelta e  si dovesse scorrere alla seconda scelta (che sarebbe la scuola del mio comune di ricongiungimento) manterrei comunque il diritto ai punti di ricongiungimento? Oppure sono punti persi comunque, per il semplice fatto che non ho messo la scuola di ricongiungimento per prima?

2) Nel caso in cui si perdessero i punti, Si perderebbero anche i punti di esistenza dei figli (che sono due) cioè tutte le esigenze di famiglia?

Nella domanda di trasferimento è prevista la valutazione delle esigenze di famiglia, come indicate nella tabella  A2, dove come “Tipo di esigenza” sono indicate le seguenti:

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli…………………..Punti 6

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni ………………….Punti 4

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro…………Punti 3

D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto ………………………………..Punti 6

Punteggio ricongiungimento familiare: quando spetta

Il punteggio di ricongiungimento familiare spetta per le scuole ubicate nel comune di residenza del familiare verso il quale si chiede il ricongiungimento.

Il punteggio spettante al docente sarà quindi diverso per le scuole ubicate in questo comune, per le quali si valutano 6 punti aggiuntivi, rispetto alle scuole ubicate in altri comuni.

I docenti coniugati devono chiedere ricongiungimento al coniuge e solo nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, è possibile chiedere ricongiungimento ai genitori o ai figli

Preferenze per il comune di ricongiungimento: devono essere inserite al primo posto?

L’ordine con il quale devono essere inserite le preferenze lo decide il docente che, ai fini del ricongiungimento familiare, non è obbligato  a inserire le scuole del comune o la preferenza sintetica sul comune come prime preferenze.

Potrà, infatti , chiedere queste scuole o direttamente il comune di ricongiungimento, inserendole in coda nelle preferenze e avrà diritto alla valutazione dei 6 punti aggiuntivi solo per queste preferenze anche se indicate per ultime

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, deve stare tranquilla, potrà inserire le preferenze nell’ordine di suo gradimento  e non perderà il diritto alla valutazione delle esigenze di famiglia

Il punteggio spettante, infatti, non si perde sia per quanto riguarda il ricongiungimento familiare sia per i figli minori nel caso il docente inserisca le preferenze per il comune di ricongiungimento in ultima posizione

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