Punteggio precari: i servizi d’insegnamento svolti presso enti di formazione regionale non sono equiparabili a quelli delle scuole
Con ricorso parte ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti recanti la costituzione e l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella parte in cui – nelle Tabelle allegate sub A – non prevede espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata. Si pronuncia con sentenza N. 06296/2023 il TAR Lazio che in aderenza a precedenti dichiara il ricorso come non ammissibile.
Sull’equiparazione tra servizio attività nel pubblico e privato
I giudici per affermare l’infondatezza nel merito del ricorso fanno leva a dei precedenti che riguardano la casistica del personale docente.
In ordine alla equiparabilità tra attività svolta presso istituzioni pubbliche e private, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di escludere “l’assoluta automatica parificazione tra il servizio prestato presso le scuole paritarie e quello prestato nelle scuole statali, specie in riferimento all’applicazione di specifici istituti che regolano il rapporto di lavoro degli insegnanti” (Cons. St., sez. VI, nn. 2717/2020 e 4770/2020).
In ogni caso, afferma il TAR laziale, non appare irragionevole e illogico e quindi lesivo del principio di uguaglianza che il punteggio in questione non sia calcolato in relazione a coloro che hanno prestato servizio presso enti non statali, essendo le modalità di selezione dei docenti nei citati enti fondato su criteri non concorsuali con la conseguente sussistenza di una differente tipologia di attività, oltre che di differenti funzioni svolte presso l’uno e l’altro istituto.
Occorre considerare sul punto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con riferimento alle procedure concorsuali, ha costantemente ritenuto legittima la differenziazione tra attività svolta presso scuole paritarie e statali ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale. Analoghe conclusioni, sostiene il TAR, possono trarsi anche con riferimento al punteggio, giustificando la relativa ratio con riferimento alle procedure selettive previste in un caso e nell’altro nonché con riferimento alla diversa disciplina e regolamentazione che caratterizza il corpo amministrativo e docente in un caso e nell’altro.
In particolare, sostiene la giustizia amministrativa che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha già espresso parere avverso l’esclusione del servizio prestato nei Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, ritenendo che l’esclusione in parola non violi i principi di ragionevolezza e di uguaglianza (si tratta, in particolare, del citato parere 24 giugno 2021, n. 1089).
Questo indirizzo è stato confermato con il successivo parere n. 451 del 2021, che ha affrontato il rapporto fra il servizio prestato presso le scuole paritarie e quello svolto presso le scuole statali.
La questione del principio di equiparabilità tra scuola statale e paritaria
A questo proposito il Consiglio di Stato ha innanzitutto delineato l’ambito oggettivo di efficacia dell’art. 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000 n. 62 (“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”).
Cosa prevedono le norme:
In applicazione dell’art. 33 della Costituzione, è previsto espressamente che “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita”.
Ai sensi del successivo comma 2, “Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”.
Inoltre, ha precisato che, per espressa previsione dei commi successivi, le scuole paritarie svolgano “un servizio pubblico” e che “accolgono chiunque (…) richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”.
Vige, infatti, un principio generale di tendenziale equiparabilità della scuola statale e di quella paritaria, derivante dall’omogeneità dei titoli di studio rilasciati, della durata degli anni scolastici, degli orari, dei programmi e del piano dell’offerta formativa.
Ciò, tuttavia, per i giudici, non è motivo sufficiente, né decisivo, per affermare l’equiparabilità in senso assoluto e ad ogni effetto di legge.
Non esiste alcuna automatica parificazione tra servizio scuole paritarie e statali
A questo proposito, secondo la giurisprudenza amministrativa deve essere esclusa “una assoluta ed automatica parificazione tra il servizio prestato nelle scuole paritarie e quello prestato nelle scuole statali, specie in riferimento all’applicazione di specifici istituti che regolano il rapporto di lavoro degli insegnanti.”, in quanto trattasi di rapporti di lavoro diversi. Peraltro, quello che intercorre con la scuola statale, è instaurato in regime di pubblico impiego contrattualizzato.
I servizi d’insegnamento svolti presso enti di formazione regionale non sono equiparabili a quelli delle scuole
Sulla base delle considerazioni appena esposte, in definitiva, la Sezione condividendo i suoi precedenti, afferma nettamente che i servizi di insegnamento svolti presso gli enti di formazione professionale non sono assimilabili a quelli svolti presso istituzioni scolastici, derivandone pertanto la non illogicità o irragionevolezza della relativa esclusione.
Ciò vale anche ad escludere che possano ritenersi violati i principi di ragionevolezza e di uguaglianza.