Punteggio precari, anno valido fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, cosa significa? Si pronuncia la Cassazione

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La Cassazione Civile con Sent. 8047/2022 nell’affrontare un contenzioso in ordine alla mobilità interviene sull’interpretazione riguardante il significato delle operazioni di scrutinio finale ai fini del computo del servizio.

Il fatto

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era stata rigettata la domanda di un docente di accertamento del suo diritto ad essere destinato, in luogo di altra docente nelle operazioni di mobilità. La Corte territoriale riteneva che il computo del punteggio attribuito in graduatoria alla docente fosse legittimo, in quanto, per il riconoscimento dell’anno di servizio pre-ruolo) era sufficiente che vi fosse stato servizio dal 25 gennaio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come risultava comprovato esservi stato, mentre non avevano rilievo le norme sul diritto alla retribuzione estiva, in quanto destinate solo ai profili economici. Irrilevante era ritenuto altresì il fatto che l’anno scolastico terminasse il 10 giugno, mentre gli scrutini erano stati ultimati il 9 giugno, in quanto – affermava la Corte di merito- il 10 era domenica.

La norma

L’art. 11, co. 14, della L. 124/1999 che riguarda la ricostruzione della carriera stabilisce che «il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale», così interpretando autenticamente ed integrando il disposto dell’art. 489, d. lgs 297/1994, secondo cui ai fini della ricostruzione della carriera «il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione».

Cosa si intende per operazioni di scrutinio finale?

Se ciò è vero, rileva la Cassazione, non vi è stato però alcun errore denunciato, perché la Corte territoriale ha affermato che andava computato il servizio «riconoscibile», per tale intendendo quello dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, esattamente come prevede la norma citata. La Corte d’Appello ha in effetti accertato che la docente prestò servizio dal 25 gennaio ininterrottamente fino alle operazioni di scrutinio finale del 7-8-9 giugno e quindi concludendole, in quanto – rileva la Corte stessa – il giorno 10, data che a dire del ricorrente avrebbe segnato il termine di quell’anno scolastico, era giorno festivo. Poiché la normativa sopra citata indica come termine di riferimento, al fine del computo dell’annualità, quello del termine delle operazioni di scrutinio finale, anche in questo caso non vi sono elementi per affermare che la Corte abbia commesso una qualsiasi violazione di norme giuridiche. Anche perché il termine utilizzato dall’art. 11, co. 14, cit. («operazioni») fa chiaro riferimento all’ultimazione materiale degli scrutini per le classi ove il servizio era svolto e non ad una qualche data da ricostruirsi su basi giuridiche diverse. Fronte del chiaro accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine al perdurare ininterrotto del servizio dal 25 gennaio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

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