Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Punteggio per la mobilità: chiarimenti per esigenze di famiglia e continuità

WhatsApp
Telegram

La valutazzione del punteggio spettante per la mobilità segue le regole indicate nel contratto. Vediamo cosa è previsto per esigenze di famiglia e continuità

Una lettrice ci scrive:

Leggendo ordinanza ministeriale mobilità 2024 mi sembra chiaro che la presenza di un figlio con età inferiore ai sei anni valga 4 punti. Mio figlio compie sei anni a novembre 2024, ma due sindacaliste mi hanno detto che nell’ ordinanza non vale più punti il figlio. Altra informazione errata che mi hanno fornito, quattro anni nello stesso istituto (escluso 2023/24 che sarebbe il quinto) valgono sei punti. A me risulta che valgano 8 punti, sono lì in servizio continuativo dal 2019/20, quindi 19/20, 20/21, 21/22, 22/23 (23/24 anno attuale di servizio)

Come stabilisce la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, nella valutazione del punteggio si considerano le voci indicate nelle tabelle specifiche valide per la mobilità terrritoriale e per la mobilità professionale.

Per il trasferimento si prendono in considerazione le voci indicate nelle seguenti tabelle:
• Tabella A1 – Anzianità di servizio
• Tabella A2- Esigenze difamiglia
• Tabella A3- Titoli generali

Per la mobiità professionale, invece, si prendono in considerazione le voci indicate nelle seguenti tabelle:
• Tabella B1 – Anzianità di servizio
• Tabella B2- Titoli generali

E’ chiaro, quindi, che per la mobilità professionale non si valutano le esigenze di famiglia.

Punteggio per le esigenze di famiglia

Il punteggio per le esigenze di famiglia viene valutato in base alle voci indicate nella
tabella A2:

A) ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, ricongiungimento ai genitori o ai figli

B) figlio di età inferiore a sei anni

C) figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro

D) cura e assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

Nella valutazione del punteggio per figlio minore, 4 punti per figlio di età inferiore ai 6 anni e 3 punti per figlio di età compresa tra 6 e 18 anni, come chiarisce la nota 8) della tabella di valutazione, si considerano i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento

Questo punteggio si valuta solo per il trasferimento e non per il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo.

Le esigenze di famiglia, inoltre, non si valutano neanche per il trasferimento nel comune di titolarità, come chiarisce l’allegato 1 del CCNI, nella parte relativa alla I fase della mobiità, come di seguito indicato:

Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto […]”

Non sono attribuiti, quindi, i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (sez. A2 della tabella A di valutazione)

Punteggio per la continuità

Il punteggioper la continuità spetta sia per la mobillità territoriale ( tabella A1 lettera C)), che per la mobilità professionale (Tabella B1 lettera C))

Tale punteggio si valuta per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità nella stessa classe di concorso e nella stessa tipologia di posto.

Per la valutazione di questo punteggio è necessario aver completato il triennio nella scuola di titolarità, mentre per la graduatoria interna di istituto si può valutare dopo aver maturato un solo anno

Conclusioni

Se la nostra lettrice sta presentando domanda di trasferimento in un comune diverso da quello di titolarità le spetta il punteggio per figlio minore di 6 anni, quindi 4 punti, in quanto il figlio compie 6 anni a novembre 2024.

Se, invece, la sua domanda è di trasferimento nel comune di titolarità o di passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, non le spettano i 4 punti per figlio minore, in quanto non ha diritto ad alcun punteggio per le esigenze di famiglia

Per quanto riguarda il puntegguio di continuità, se la docente è in servizio continuativo nella scuola di titolarità dall’a.s. 2019/20, le spettano 4 anni di continuità (2019/20-2020/21-2021/22-2022/23), quindi 4×2=8 punti

Questo è valido, chiaramente, se il servizio è stato prestato come docente titolare nella scuola (in servizio come titolare e non in assegnazione provvisoria o utilizzazione) per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto.

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Corsi Abilitanti 30 CFU online attivi! Esami entro il 30 Giugno