Punteggio mobilità e dicitura “senza coniuge”, cosa si intende

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Il CCNL in materia di mobilità afferma che per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento vengono riconosciuti un tot di punti. Ma cosa si deve intendere per “senza coniuge”? La questione non è pacifica

Il fatto

Una docente con provvedimento del Dirigente scolastico era stata dichiarata soprannumeraria ed era stata invitata a presentare la domanda di mobilità; la ricorrente, presentata la domanda di mobilità, era stata assegnata all’Istituto di una data località . Sulla base di queste premesse e sull’assunto di avere diritto all’attribuzione di sei punti in quanto risiedeva da sola con i figli minori nel Comune considerato perché il coniuge per ragioni di lavoro risiedeva in diverso comune aveva adito il giudice del lavoro per chiedere il riconoscimento del diritto all’attribuzione del predetto punteggio ai fini della formazione della graduatoria interna relativa all’individuazione degli insegnanti soprannumerari.

Cosa si intende per senza coniuge?

La sentenza del giudice di primo grado, che aveva accolto il ricorso, è stata riformata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza 432/2014, la quale ha rigettato la domanda della docente Il decisum della sentenza di appello si basa sulla ragione fondante secondo cui l’espressione “senza coniuge” contenuta nell’art. 23 c. 3 del “CCNL dell’11.3.2013 fa riferimento al caso in cui il coniuge è deceduto, ovvero divorziato e non anche al caso in cui il coniuge è semplicemente assente perché residente in altro comune.

La Corte territoriale ha ritenuto che tale l’opzione ermeneutica era coerente con il sistema di formazione delle graduatorie perché era prevista l’attribuzione di un punteggio specifico per l’ipotesi di ricongiungimento al coniuge residente altrove e ai figli minori. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione che dichiara il ricorso inammissibile con sentenza 2979 del 2021. Afferma la Cassazione che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 29.11.2007 dall’Aran e dai rappresentanti delle Confederazioni e Organizzazioni sindacali (pubblicato sul sito ARAN), applicabile ratione temporis, ha delegato alla contrattazione collettiva integrativa, (fra le altre), la materia della mobilità (art. 4), nella quale è ricompresa, in modo espresso, quella concernente l’utilizzazione del personale soprannumerario (oltrechè di quello inidoneo e di quello collocato fuori ruolo) e quella relativa all’individuazione ( art. 10) dei “criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale”. Nessuna delle disposizioni contenute nel richiamato CCNL disciplina le modalità di attribuzione dei punteggi per l’individuazione dei docenti “soprannumerari”. Per ragioni tecniche per come strutturati gli atti non è entrata nel merito della questione non avendo dunque avuto la possibilità di valutare la fondatezza dei vizi addebitati alla sentenza impugnata il ricorso è stato respinto e si è confermato conseguentemente l’orientamento della Corte marchigiana.

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