Punteggio in graduatoria, anche le indicazioni nelle FAQ del MIUR hanno valore per assegnarlo. Sentenza

Il TAR Lazio – Roma (Sez. III-bis, Sentenza 4 novembre 2020, n. 11417) ha chiarito che eventuali rettifiche alla graduatoria devono tener conto anche delle indicazioni contenute nelle “FAQ” pubblicate sul portale istituzionale del MIUR.
La rettifica del punteggio nell’ambito della terza fascia
Un uomo si è rivolto al Tar per chiedere l’annullamento del provvedimento col quale l’Amministrazione aveva rettificato il punteggio assegnatogli nell’ambito della terza fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto, personale A.T.A., valide per il triennio 2017/2020, sul presupposto che “sono stati impropriamente valutati i servizi svolti dal 2003 al 2016 presso l’ente C.R.E.A. ente pubblico, ma non statale…”. Con decreto veniva accolta l’istanza cautelare e disposto che l’Amministrazione provvedesse a depositare una relazione dove avrebbero dovuto essere illustrate le ragioni di fatto e di diritto, a supporto della contestata rettifica dei punteggi. L’Amministrazione, pur costituitasi, non ha provveduto a depositare la relazione richiesta.
La rettifica del punteggio va adeguatamente motivata
Secondo il TAR per quanto l’Amministrazione conservi il generale potere di controllare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati dagli aspiranti ad essere inclusi in graduatoria, anche dopo la sottoscrizione del primo contratto, e per quanto non possa configurarsi alcun affidamento in coloro che abbiano contribuito con le loro dichiarazioni a far ritenere all’Amministrazione la sussistenza di titoli, poi rivelatisi erroneamente riconosciuti, nel caso di specie appare fondato il motivo di ricorso con il quale si contesta proprio la legittimità della motivazione posta a sostegno della rettifica del punteggio. Il provvedimento impugnato difatti motiva la rettifica del punteggio unicamente con riferimento alla natura “non statale” del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), presso il quale il ricorrente vantava alcuni anni di servizio.
Le indicazioni contenute nelle FAQ
Il ricorrente ha rilevato che l’Amministrazione nel fornire indicazioni, tramite FAQ, ha affermato che “per amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all’elenco pubblicato annualmente a cura dell’ISTAT nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii.”. La stessa FAQ riporta in allegato un link con l’elenco delle Amministrazioni da intendersi “statali” e nel quale figura anche il CREA. Ora per quanto “l’ordinamento si è ormai orientato verso una “nozione funzionale e cangiante di ente pubblico”, con la conseguenza che “si ammette ormai senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica” (Cons. Stato, sez.VI, 26 maggio 2015, n. 2660), nel caso di specie l’Amministrazione resistente non ha fornito alcuna spiegazione, neppure se sollecitata con decreto del TAR, sulle motivazioni per le quali il CREA non potesse essere considerato “amministrazione statale” ai fini della valutazione del servizio ivi prestato.
La motivazione non è stata adeguata
Dalla lettura del provvedimento impugnato, dal testo della FAQ (ancora presente sul sito del MIUR) e in mancanza di controdeduzioni dell’Amministrazione resistente e della richiesta relazione, non sono risultate chiarite le ragioni della rettifica disposta. Per l’effetto, il TAR ha accolto le doglianze del ricorrente poiché il provvedimento non è stato adeguatamente motivato. La motivazione è diretta a descrivere l’iter logico giuridico seguito dall’Amministrazione al fine dell’adozione di un determinato provvedimento: nella specie la motivazione si è rivelata inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni della rettifica che ha portato al mancato riconoscimento del titolo di servizio.