Punteggio GPS: scuole dovranno verificare immediatamente i CFU della laurea e i 24 in discipline psicopedagogiche. Intanto la supplenza viene assegnata

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Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha diramato un’ulteriore Nota, in data 11-09-2020, con oggetto: “Chiarimenti in merito all’O.M. n. 60 riguardo le attività di convalida delle Graduatorie provinciali per le supplenze e la produzione delle Graduatorie di istituto”.

Vi riportiamo quanto ha comunicato il M.I. in riferimento ad alcuni titoli accademici, professionali e culturali. Nello specifico: laurea triennale, Diploma ITS, assegni di ricerca e diploma di specializzazione.

La Nota è indirizzata ai Dirigenti degli USR, degli Ambiti territoriali e delle Istituzioni scolastiche.

Le verifiche “multilivello” per la validazione delle G.P.S.

L’O.M. n. 60/2020 ha previsto, al fine di validare definitivamente le Graduatorie provinciali per le supplenze, un sistema di controlli multilivello:

  • il primo affidato al sistema informativo;
  • il secondo agli Ambiti territoriali che hanno svolto la valutazione;
  • il terzo alle Istituzioni scolastiche, ove l’aspirante stipula il contratto di lavoro, chiamate ad avviare una verifica definitiva e a darne comunicazione agli uffici scolastici provinciali.

Verifica del titolo di accesso

L’istituzione scolastica – riporta la Nota – avrà cura di verificare ulteriormente e immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto previsto al punto A delle tabelle allegate all’OM 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie e con l’ordinamento vigente delle classi di concorso.
In particolare:

  • per le I fasce, andrà ulteriormente verificato che gli aspiranti abbiano inserito il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla normativa vigente;
  • per le II fasce, va ulteriormente verificata la correttezza del titolo di studio e la sua completezza, con riferimento ai casi di conseguimento dei crediti formativi previsti per la relativa classe di concorso e dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17.

Si raccomanda la massima attenzione relativamente alle graduatorie di II fascia sostegno, per le quali il requisito di accesso è aver svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno sullo specifico grado: la mancanza del requisito determina il depennamento dalla relativa graduatoria

Come controllare?

Una difficoltà, quello della verifica degli esami integrativi per accedere alla classe di concorso e dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche, che Orizzonte Scuola aveva messo in evidenza fin dall’estate. 

Esami e  24 CFU

Nella domanda infatti il Ministero non ha richiesto all’aspirante gli estremi per la verifica, ma solo genericamente il titolo di studio.

Anche per i 24 CFU viene richiesto agli aspiranti di autodichiararne il possesso ma nessuna dichiarazione su come e quando sono stati conseguiti.

Controllo dichiarazioni

I controlli sulle dichiarazioni presentate, si legge nell’OM 60/2020,  spetteranno al Dirigente Scolastico della scuola in cui il docente stipula il primo contratto.

Si fa riferimento esclusivamente alle dichiarazioni presentate.

A questo punto la scuola dovrebbe far sottoscrivere all’aspirante un’ulteriore dichiarazione e poi avviare i controlli con le Amministrazioni interessate.

Una procedura che ci lascia perplessi e che andrebbe chiarita meglio, a scanso di equivoci e per garantire uniformità di valutazione delle domande.

Nel frattempo il contratto per la supplenza verrà stipulato.

N.B.: Nel caso di titoli di accesso non validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne dà immediata comunicazione all’Ambito territoriale per il seguito di competenza

Nota di ulteriori chiarimenti del Ministero dell’11 settembre 2020

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