Mobilità 2021, punteggio di ricongiungimento nel trasferimento: coniuge o genitore
Mobilità docenti 2021: la valutazione del punteggio di ricongiungimento nel trasferimento è stabilita nella tabella allegata al CCNI. Il docente non coniugato può valutare il punteggio per ricongiungimento ai genitori. Chiarimenti.
Il punteggio spettante nel trasferimento viene valutato sulla base delle voci indicate nella Tabella di valutazione allegata al contratto sulla mobilità.
Oltre al punteggio per il servizio e per i titoli è possibile valutare le esigenze di famiglia, come indicate nella Tabella A2, dove vengono distinte le seguenti tipologie:
- ricongiungimento familiare
- figli minori
Punteggio ricongiungimento familiare
Il punteggio di ricongiungimento è stabilito nella lettera A) della succitata Tabella, dove si chiarisce che per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli, spettano 6 punti
Quando spetta il punteggio di ricongiungimento
Come chiarisce la nota esplicativa 6) della Tabella di valutazione, il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.
Il punteggio di ricongiungimento spetta esclusivamente per le scuole ubicate nel comune di residenza del familiare, chieste sia con preferenza analitica che sintetica.
Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune dove si registra l’esigenza familiare non vi sono istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico), in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune, se inserite nelle preferenze.
Come indicare il ricongiungimento
Bisognerà indicare nel modulo domanda, nell’apposita casella, la provincia e il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.
Nella casella “Comune” bisognerà riportare la denominazione del comune di residenza del coniuge ovvero dei figli o dei genitori degli insegnanti senza coniuge o separati o giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale. Qualora in tale comune non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili, deve essere indicato il comune più vicino (secondo le tabelle di viciniorità) in cui esistano tali istituzioni.
Punteggio
Il sistema assegnerà 6 pp. per le scuole che si riferiscono al comune di ricongiungimento.
Tale punteggio non si valuta per i trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità.
Il punteggio viene assegnato secondo dei criteri ben precisi stabiliti dal CCNI che si possono riassumere nei seguenti punti che il docente deve tenere in considerazione:
- Il ricongiungimento al figlio o al genitore si potrà richiedere esclusivamente se il docente non è coniugato o se è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale (cosa che dovrà risultare chiaramente nell’autocertificazione allegata).
- Non è possibile richiedere ricongiungimento ad altri parenti o affini anche se conviventi.
Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge (o parte dell’unione civile), ai genitori o ai figli (nei casi previsti) è assegnato:
- Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (alle condizioni che abbiamo indicato);
- se risulti che la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento abbia una decorrenza anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M..
Infine, ciò che conta è esclusivamente la residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi (nel caso di specie il coniuge) a nulla rilevando quella dell’interessato (che non andrà neanche dichiarata). Di conseguenza il punteggio è assegnato solo per le sedi indicate che fanno riferimento al Comune del coniuge.
Il tutto potrà essere dichiarato in un allegato denominato “Esigenze di famiglia”