Punteggio di continuità: si valuta sia per la mobilità che per la graduatoria interna di istituto

Il punteggio di continuità maturato si valuta per mobilità e graduatoria interna di istituto. Ci sono differenze nei criteri di valutazione, vediamo quali
Una lettrice ci scrive:
“Quest’ anno ho fatto la domanda di mobilita per il passaggio da posto di sostegno a posto comune. Ho maturato 5 anni di continuità nella scuola di titolarità. Desidero sapere se il punteggio ottenuto grazie alla continuità vale per concorrere in tutte le scuole scelte e messe in elenco come possibile destinazione oppure solo nella scuola di attuale servizio”
Il punteggio di continuità previsto nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità spetta per gli anni di servizio continuativo prestati nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto
Questo punteggio si valuta sia per il trasferimento/passaggio che per la graduatoria interna di istituto.
La valutazione segue, però, criteri differenti come viene di seguito evidenziato
Quali criteri di valutazione e quanti punti spettano
Il punteggio spettante per ogni anno di continuità risulta il medesimo per mobilità e graduatoria interna di istituto.
Spettano, infatti, 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.
I criteri di valutazione seguono, però, regole differenti per mobilità e graduatoria interna di istituto.
Per la mobilità è necessario, ai fini della valutazione del punteggio, aver maturato un triennio nella scuola di titolarità, mentre per la graduatoria interna di istituto è sufficiente aver maturato un solo anno.
Valutazione del punteggio di continuità nella domanda di trasferimento
Il docente che ha maturato il triennio nella scuola di titolarità può far valer il punteggio di continuità nella domanda di trasferimento
Questo punteggio sarà considerato per tutte le preferenze espresse nella domanda, sia analitiche che sintetiche.
Se il docente sarà soddisfatto nella sua richiesta di trasferimento perderà il punteggio di continuità in quanto modificherà la scuola di titolarità
Nella graduatoria interna di istituto si valuta, infatti, soltanto il punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità alla quale la graduatoria si riferisce, ad eccezione dei docenti soprannumerari nell’ottennio trasferiti nella scuola con domanda condizionata
Conclusioni
La nostra lettrice ha maturato 5 anni di continuità nella scuola di titolarità, quindi ha diritto a 10 punti di continuità che le spettano nella graduatoria interna di istituto.
Questo punteggio le spetta anche nella domanda di trasferimento per tutte le sedi inserite nelle preferenze e lo perderà se otterrà il trasferimento richiesto
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