Punteggio di continuità: si valuta per il servizio come titolare nella scuola, non per il servizio in utilizzazione

Il servizio svolto in utilizzazione nella scuola che diventerà la sede di titolarità, non si valuta per la continuità
Un lettore ci scrive:
“Sono un insegnante di scuola secondaria di II grado e vorrei gentilmente chiedere un chiarimento in merito all’attribuzione del punteggio sulla continuità di servizio. Premetto che sono un docente di ruolo dall’anno scolastico 2015/2016. Negli anni scolastici successivi, nella fattispecie 2016/17, 2017/18, 2018/19 ho prestato servizio di ruolo senza soluzione di continuità nella stessa scuola, però nell’a.s. 2016/17 sono stato in utilizzo nella scuola che poi è risultata essere quella di titolarità. In pratica, schematizzando la situazione è la seguente:
Ruolo scuola X 2015/16
Utilizzo scuola Y 2016/17
Titolarità scuola Y 2017/18
Titolarità scuola Y 2018/19
Quindi vorrei capire se il punteggio di continuità di servizio di 6 punti si può ottenere, avendo prestato servizio nella stessa scuola per 3 anni consecutivi, sebbene il primo anno nella scuola Y non sia stato da titolare, ma in utilizzo. Spero di essere stato chiaro”
Il servizio che può essere considerato nella valutazione del punteggio di continuità è esclusivamente quello continuativo prestato nella scuola di titolarità, nella stessa classe di concorso e tipologia di posto.
Condizioni per valutare il punteggio di continuità
Le condizioni necessarie per poter valutare il punteggio di continuità sono le seguenti:
1- essere docente in ruolo titolare nella scuola
2- aver prestato nella scuola servizio continuativo per la stessa classe di concorso o tipologia di posto
3- non aver interrotto il servizio continuativo nella scuola con l’assegnazione provvisoria in altra sede, movimento annuale che fa perdere la continuità maturata
4- aver maturato almeno un anno di continuità per la graduatoria interna di istituto
5- aver maturato almeno un triennio di continuità per la mobilità volontaria
Servizio non valutabile per la continuità
Non tutto il servizio prestato nella scuola di titolarità può essere valutato per la continuità. Non si valuta, infatti, il seguente:
1- servizio pre-ruolo prestato nella scuola l’anno precedente l’immissione in ruolo nella stessa scuola
2- servizio prestato nella scuola in utilizzazione con titolarità in altra sede
3- servizio prestato nella scuola in assegnazione provvisoria con titolarità in altra sede
4- servizio prestato come titolare nella scuola Y da docente che, dopo il trasferimento in altra scuola X rientra come titolare, in seguito a nuovo movimento, nella scuola Y. In questo caso il trasferimento ottenuto ha fatto perdere la continuità la cui valutazione può ricominciare dopo il rientro come titolare nella scuola Y
Conclusioni
Il nostro lettore potrà, quindi valutare la continuità nella scuola Y per i due anni scolastici 2017/18 e 2018/19, nei quali il docente era titolare nella scuola Y. Non potrà valutare l’anno scolastico 2016/17 per la continuità, anche se ha prestato servizio sempre nella scuola Y, in quanto era titolare nella scuola X
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