Punteggio di continuità: si può valutare nell’anno di prova?

Quando si può valutare l’anno di prova nel punteggio di continuità nella scuola. Il servizio deve essere svolto su sede definitiva
Una lettrice ci scrive:
“Gentile Redazione di Orizzonte scuola, nelle graduatorie interne d’istituto definitive risulterei ultima perché al collega che precedevo nella graduatoria provvisoria sono stati attribuiti, dopo reclamo, punti in più per la continuità nella scuola. Poiché credo che questi punti non gli spettino, perché relativi al suo anno di prova, e ho anche dubbi sui titoli, cosa posso fare in mia tutela?”
Il punteggio di continuità spetta per il servizio svolto nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto
Nella graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato un solo anno di servizio, mentre nella mobilità è necessario aver maturato un triennio continuativo
Punteggio di continuità nell’anno di prova: quando si può valutare
L’anno di prova è un anno di servizio in ruolo a tutti gli effetti .
La possibile valutazione del punteggio di continuità dipende dalla sede di servizio in anno di prova che può essere sede provvisoria o definitiva
I docenti neo-immessi in ruolo fino all’anno scolastico 2015/16 avevano una sede provvisoria e dovevano inoltrare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva, dove potevano cominciare a maturare il punteggio di continuità.
Dall’anno scolastico 2016/17 l’immissione in ruolo è su sede definitiva e l’anno di servizio può essere conteggiato nella continuità anche se il docente deve svolgere l’anno di prova.
La continuità parte, quindi, dall’assegnazione della sede definitiva
Conclusioni
Per fornire risposta certa alla nostra lettrice è indispensabile, quindi , sapere l’anno scolastico in cui il suo collega ha svolto l’anno di prova nella scuola
Se è stato svolto dall’a.s. 2016/17 in poi, la scuola era la sua sede di titolarità e, come tale, gli spettano 2 punti per il suo primo anno di continuità nella scuola
Se invece ha svolto l’anno di prova precedentemente al 2016/17, era su sede provvisoria e non gli spetta il punteggio di continuità anche se la scuola è diventata l’anno successivo la sede di titolarità.
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