Punteggio di continuità: si perde dopo passaggio di ruolo anche se l’IC di titolarità rimane invariato

La mobilità professionale fa perdere la continuità anche se la sede di titolarità rimane la stessa. Non si conserva infatti la continuità poiché cambia l’ordine o grado di istruzione di titolarità
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente immessa in ruolo il 1 settembre 2016, a seguito di idoneità conseguita per la classe concorso infanzia al concorso 2012. Nell’anno scolastico 2018/19 ho ottenuto il passaggio di ruolo alla primaria. Sono rimasta sempre nello stesso I.C. e quindi nello stesso comune . Con il passaggio ho perso la continuità?”
Il docente che ottiene il passaggi odi ruolo nello stesso istituto, non modifica la sede di titolarità, ma cambia il suo ruolo che risulta in altro ordine o grado di istruzione.
Questo determina l’interruzione della continuità e la perdita del relativo punteggio maturato.
Punteggio di continuità: quando si valuta
Il punteggio di continuità può valutarlo il docente che ha maturato servizio continuativo nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
Per la mobilità è possibile valutarlo dopo aver maturato un triennio continuativo, senza considerare l’anno in corso. Potranno quindi valutare questo punteggio, ai fini della mobilità, i docenti titolari nella scuola dall’a.s. 2016/17 e precedenti
Per la graduatoria interna di istituto è possibile valutarlo dopo aver maturato un solo anno nella scuola di titolarità. Potranno quindi valutare questo punteggio, ai fini della graduatoria, i docenti titolari nella scuola dall’a.s. 2018/19 e precedenti
Passaggio di ruolo nell’Istituto Comprensivo di titolarità
Il docente che ottiene il passaggio di ruolo senza modificare l’istituto di titolarità interrompe comunque la continuità e perde il punteggio maturato
Anche se non viene modificata la sede di titolarità, cambia comunque l’ordine o grado di istruzione, la classe di concorso o la tipologia di posto e la continuità si deve valutare nel nuovo ruolo di titolarità
Conclusioni
La nostra lettrice, avendo ottenuto il passaggio di ruolo dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria nello stesso Istituto Comprensivo, non potrà valutare gli anni di servizio continuativo prestati nella scuola dell’Infanzia nel nuovo ruolo di titolarità.
Il passaggio ottenuto ha determinato, infatti, la perdita di tutto il punteggio maturato e potrò valutare la continuità nel nuovo ruolo di titolarità a decorrere dall’anno scolastico 2018/19, nel quale ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola Primaria dell’IC di titolarità
Corsi
Inclusione BES/DSA: 3 corsi in promozione a 29,90€. 52 ore di certificazione
Neuroscienze, la nuova frontiera: come imparano i nostri studenti? Come progettare in modo efficace? 3 corsi certificati a 29,90 euro
Orizzonte Scuola PLUS
Ultrabook per docenti e scuole in offerta, a partire da 469,00€. Sistema operativo di ultima generazione, professional. Paghi anche con Carta del docente
“La Dirigenza scolastica” la rivista operativa di Orizzonte Scuola per Dirigenti e Staff, sconto del 30% per i clienti di Argo Software. Come ottenerlo
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.