Punteggio di continuità: si perde dopo assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale
La continuità di servizio si interrompe con perdita del punteggio maturato, sia con l’assegnazione provvisoria provinciale che interprovinciale.
Una lettrice ci scrive:
“Per l’a.a. 2022/2023 sono diventata perdente posto, ho pertanto presentato domanda condizionata e non essendo stata soddisfatta nelle preferenze espresse sono stata trasferita d’ufficio. Ho fatto richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale avendo residenza in provincia diversa da quella lavorativa. Questo a.s. 2023/2024 sono rientrata nella mia scuola essendosi liberato un posto a seguito pensionamento. Posso usufruire della continuità? ”
Il punteggio di continuità, per un docente in servizio nella stessa scuola di titolarità risulta molto importante sia per la mobilità che per la graduatoria interna di istituto.
Per un docente con 10 anni di continuità, per esempio, il punteggio maturato è di 25 punti.
Per il conteggio si considera la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, dove si stabilisce che spettano per la continuità 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.
È fondamentale, quindi, essere consapevoli di quando si matura e di quando si perde questo punteggio
Quando si matura
Il punteggio di continuità si matura per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
Non può essere considerato continuativo il servizio svolto nella stessa scuola, ma su un’altra classe di concorso in seguito a passaggio di cattedra o su altra tipologia di posto in seguito a trasferimento da sostegno a materia e viceversa
Quando si perde
Il punteggio di continuità si perde in seguito a mobilità volontaria, quindi dopo aver ottenuto trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo.
Chiaramente questo si verifica soltanto se il docente è soddisfatto nella domanda e ottiene il movimento richiesto e non per il semplice fatto di aver presentato domanda senza però ottenere niente.
Il punteggio in questione si perde, inoltre, anche in seguito all’assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, escluso un caso, come chiarisce bene la nota del CCNI:
“Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. In quest’ultimo caso l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro”
Conclusioni
La nostra lettrice, in seguito all’assegnazione provvisoria interpovinciale ha, quindi, perso tutto il punteggio di continuità maturato anche se è rientrata nella scuola di precedente titolarità.
Avrebbe conservato il punteggio, in qualità di docente trasferita d’ufficio nell’ottennio e che ha chiesto il rientro nella scuola di precedente titolarità, se la sua assegnazione provvisoria fosse stata nella provincia di titolarità.
Nel suo caso si tratta di una perdita definitiva del punteggio, senza possibilità di recuperarlo.
Comincerà a maturare una nuova continuità dal corrente anno scolastico 2023/24 nel quale è rientrata nella sua scuola
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