Punteggio di continuità: quando e come si valuta

La valutazione del punteggio di continuità segue regole precise, come indicate nel CCNI ed esplicitate nella tabella di valutazione. Novità per il calcolo
Una lettrice ci scrive:
“La mia domanda riguarda il punteggio di continuità. Sono titolare nella scuola attuale da 5 anni, senza contare l’anno scolastico attuale e la scuola mi ha attribuito 17 punti (nr. 3*4+1*5) mentre io penso che i punti corretti siano 22 (nr.3 anni *4 punti + nr.2 anni *5 punti). Sbaglio?”
Una delle voci che prevede la valutazione di un punteggio, sia per la mobilità che per la graduatoria interna di istituto, è quella inserita nella lettera C della tabella A1, riguardante la continuità di servizio nella scuola di titolarità.
Punteggio di continuità, quando si valuta
Il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità nella stessa classe di concorso e tipologia di posto.
Un eventuale trasferimento su altra tipologia di posto (da sostegno a materia e viceversa) nella stessa scuola di titolarità o un passaggio di cattedra sempre nella scuola di titolarità, interrompe la continuità e il docente che ottiene tale movimento perde, quindi, il punteggio di continuità maturato anche se la scuola di titolarità non è cambiata.
Punteggio di continuità, come si valuta
Con il nuovo CCNI sono state stabilite importanti novità sul calcolo del punteggio di continuità.
Fino al corrente anno scolastico questo punteggio veniva calcolato attribuendo 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.
Ora la valutazione è più favorevole al docente con servizio continuativo nella sede di titolarità.
In base alla nuova tabella, infatti, il punteggio spettante è di 4 punti ogni anno per i primi tre anni, 5 punti per il quarto e quinto anno e 6 punti per ogni anno successivo al quinto.
La valutazione di questo punteggio per la graduatoria interna di istituto è possibile dopo aver maturato un anno nella scuola, mentre per la mobilità è necessario aver maturato un triennio nella scuola di titolarità.
Conclusioni
Il calcolo del punteggio di continuità fatto dalla scuola della nostra lettrice, come da lei segnalato, è, quindi, sbagliato.
Dopo 5 anni di continuità il punteggio spettante è, infatti, di 22 punti e non 17 come erroneamente attribuiti.
Questo il calcolo corretto:
4 punti per i primi tre anni: 4×3= 12 punti
5 punti per il quarto e quinto anno: 5×2=10
Totale: 12+10=22 punti
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