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Punteggio di continuità: può essere valutato anche dal docente neo-immesso in ruolo su sede definitiva

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Il punteggio di continuità si valuta per il servizio svolto nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto. Per il neo-immesso la decorrenza è l’anno di immissione in ruolo se su sede definitiva

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente immessa in ruolo nell’anno 2015/2016 in quella che presumo fosse la mia sede provvisoria, scuola A. L’anno successivo sono stata trasferita d’ufficio in altra scuola, scuola B, ma grazie all’utilizzazione ho svolto fattivamente l’anno nella scuola A. Nel 2017/18 la scuola A è diventata quindi la mia sede definitiva. La domanda che vi pongo riguarda il punteggio maturato per la “continuità nella scuola”, non considerando ovviamente l’anno in corso, quindi arrivando all’anno 2018/2019 sapreste dirmi come calcolarlo e a quanto ammonta

La valutazione del punteggio di continuità viene effettuata in base alla tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità

Si tratta di un punteggio valutabile sia per la graduatoria interna di istituto che per la mobilità e spetta esclusivamente ai docenti con contratto a tempo indeterminato

Quanti punti spettano

Come esplicitato nella succitata tabella, sezione A1, lettera C),  per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità, il punteggio spettante è di 2 punti  per ogni anno entro il quinquennio e di 3 punti per ogni anno successivo al quinto

Valutazione diversa  per mobilità e graduatoria interna di istituto

Per poter valutare il punteggio di continuità nella domanda di mobilità è necessario aver maturato il triennio continuativo nella scuola di titolarità, senza considerare l’anno in corso al momento di presentazione della domanda, anno scolastico non ancora concluso che non si valuta

Per la graduatoria interna di istituto, come chiarisce la nota 5bis) della tabella di valutazione, si prescinde dal triennio e la continuità  si valuta dopo aver maturato nella scuola un solo anno

Valutazione punteggio di continuità per i docenti neo-immessi in ruolo

Considerando che il punteggio di continuità si valuta per il servizio svolto nella scuola di titolarità, il docente neo-immesso potrà valutarlo a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo se questa ha avuto luogo nell’a.s. 2016/17 o successivi. Questo perché a decorrere dal 2016/17 i docenti sono immessi in ruolo su sede definitiva, quindi la sede assegnata corrisponde a quella di titolarità, mentre fino all’a.s. 2015/16 l’immissione in ruolo era su sede provvisoria e i docenti potevano acquisire la titolarità su una sede specifica soltanto nel successivo anno scolastico.

Conclusioni

La nostra lettrice potrà, quindi, valutare il punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità a decorrere dall’anno scolastico 2017/18, anno in cui ha ottenuto il trasferimento nella scuola.

Pertanto potrà valutare per la continuità i due anni scolastici in cui risulta titolare nella scuola, cioè il 2017/18 e il 2018/19, mentre non potrà valutare il 2016/17 anche se in utilizzazione nella medesima scuola, ma titolare in altra sede.

Il punteggio spettante è, quindi, di 4 punti per la graduatoria interna di istituto, mentre per la mobilità deve maturare un altro anno scolastico e potrà valutare il punteggio per il triennio maturato, cioè 6 punti,  il prossimo anno per la mobilità 2021/22

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