Punteggio di continuità per mobilità: può essere nella scuola e nel comune. A chi spetta, come si valuta
Il punteggio spettante ai docenti per la mobilità e per la graduatoria interna di istituto viene calcolato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione allegata al CCNI.
Tra le voci inserite, nella Tabella A1 – Anzianità di servizio, nella lettera C) vi è il punteggio di continuità:
Cos’è il punteggio di continuità
Il punteggio di continuità viene maturato dal docente nella scuola di titolarità per il servizio continuativo prestato per la stessa classe di concorso e tipologia di posto
Per l’attribuzione di questo punteggio, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o, per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica, nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola di titolarità.
Quando si valuta
La valutazione del punteggio segue criteri diversi a seconda che si prenda in considerazione per la mobilità o per la graduatoria interna di istituto.
Ai fini della mobilità il punteggio si può valutare soltanto dopo aver maturato un triennio nella scuola di titolarità.
Ai fini della graduatoria interna di istituto la valutazione è possibile dopo aver maturato un solo anno
Come si valuta
Il punteggio spettante viene calcolato secondo i criteri indicati nella tabella di valutazione, con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto
Continuità nella scuola e continuità nel comune
Il punteggio di continuità si può calcolare sia per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità, sia per il servizio continuativo prestato nel comune di titolarità
Se il punteggio di continuità nella scuola si valuta per mobilità volontaria, mobilità d’ufficio e graduatoria interna di istituto, il punteggio di continuità nel comune si valuta, invece, solo per i trasferimenti d’ufficio e per la graduatoria interna di istituto.
Come indicato nella nota 5bis) della tabella di valutazione, lettera C0:
Questo punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.
Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.
Nel calcolo del punteggio di continuità non si valuta l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Il punteggio di continuità nel comune non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto per la continuità nella scuola.
Quando si perde
Il punteggio di continuità maturato si perde in seguito a mobilità volontaria e in seguito ad assegnazione provvisoria, salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. In quest’ultimo caso l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.