Punteggio di continuità per la mobilità e la graduatoria interna di istituto. Facile l’errore, controllare per determinare docente che perde posto

Con il nuovo CCNI sulla mobilità valido per il triennio 2025/26 – 2026/27 – 2027/28, si stabiliscono nuovi criteri per il calcolo del punteggio di continuità. È importante conoscere i dettagli per non incorrere in errori nella sua valutazione
Continuità, cos’è e quando si può valutare
La continuità di servizio consente al docente di valutare un punteggio aggiuntivo sia per la mobilità che per la graduatoria interna di istituto.
Questo punteggio si valuta per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto.
Il punteggio di continuità, una volta acquisito, si perde in seguito a mobilità volontaria e ad assegnazione provvisoria.
Il docente che ottiene trasferimento in altra tipologia di posto (da sostegno a materia e viceversa) nella scuola di titolarità o passaggio di cattedra sempre nella scuola di titolarità, perde, quindi, il punteggio di continuità maturato anche se la sede di titolarità è rimasta la stessa.
Il trasferimento o il passaggio ottenuto determinano, infatti, per il docente, una modifica nella titolarità per quanto riguarda la classe di concorso o la tipologia di posto e la nuova continuità dovrà essere valutata a decorrere dall’anno scolastico in cui il docente ottiene il movimento nella scuola.
Calcolo del punteggio fino allo scorso anno scolastico
Fino allo scorso anno scolastico il punteggio di continuità, calcolato sulla base della tabella di valutazione allegata al CCNI (Tabella A1 lettera C), veniva valutato con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.
Questo punteggio si valuta dopo aver maturato un triennio di continuità per la mobilità, mentre per la graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato un solo anno di servizio nella scuola di titolarità.
Per la continuità nella scuola, fino allo scorso anno, non erano previste differenze nel calcolo del punteggio per la mobilità e per la graduatoria interna di istituto, contrariamente a quanto viene previsto nel nuovo CCNI per il prossimo triennio 2025/26 – 2026/27 – 2027/28
Calcolo del punteggio per il prossimo triennio
Per il prossimo triennio 2025/26 – 2026/27 – 2027/28 sono previste importanti novità nel calcolo del punteggio di continuità.
Queste novità sono a favore dei docenti che hanno la possibilità di valutare molti anni di continuità di servizio nella scuola di titolarità.
Il punteggio calcolato con i criteri stabiliti nella nuova tabella di valutazione, infatti, è sicuramente maggiore rispetto a quello calcolato fino allo scorso anno scolastico
Differenze tra mobilità e graduatoria interna di istituto
La nuova tabella di valutazione allegata al CCNI 2025-2028 prevede un nuovo calcolo del punteggio di continuità sia per la mobilità che per la graduatoria interna di istituto.
Per la mobilità, come indicato nella Tabella A1 lettera C, per la continuità spettano 12 punti per il triennio, quindi 4 punti per ogni anno (4×3=12), 5 punti per il quarto e quinto anno e 6 punti per ogni anno successivoal quinto.
Per la graduatoria interna di istituto le novità di calcolo sono indicate nella nota 5bis della tabella di valutazione, dove si conferma il punteggio previsto per la continuità nel comune, ma si modifica quello valutabile per la continuità nella scuola, che risulta seguire criteri diversi rispetto a quelli uilizzati lo scorso anno e anche a quelli stabiiti nel nuovo CCNI per la mobilità come indicato precedentemente.
Come esplicitato, infatti, nella succitata nota 5bis, se per ogni anno di servizio di ruolo continuativo prestato nel comune di attuale titolarità (per la stessa classe di concorso e tipologia di posto) spetta 1 punto come lo scorso anno (lettera C0), per ogni anno di servizio continuativo nella scuola di titolarità spettano 5 punti per ogni anno entro il quinquennio e 6 punti per ogni anno successivo a quinto (lettera C)
Si ritiene utile sottolineare la differenza prevista rispetto alla mobilità per la quale i primi tre anni di continuità si valutano con 4 punti ogni anno e danno diritto a 5 punti soltanto il quarto e quinto anno.
Nella graduatoria interna di istituto, quindi, il punteggio di continuità sarà maggiore rispetto a quello calcolato per la mobilità
Rimane comunque valida l’indicazione che il punteggio indicato nella lettera C0) (continuità nel comune) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto nella lettera C) (continuità nella scuola).
Conclusioni
Risulta, quindi, di fondamentale importanza, al fine di tutelare il diritto dei docenti di vedere valutato in modo corretto il punteggio di continuità spettante, seguire con attenzione le nuove regole contrattuali.
Eventuali errori commessi nella valutazione del punteggio sia per la mobilità che per la graduatoria interna di istituto, potrebbero avere, infatti, gravi ripercussioni per i docenti.
Un errore nella valutazione, con l’attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante, penalizzerebbe, quindi, i docenti coinvolti che potrebbero non ottenere il movimento richiesto o, per la graduatoria interna di istituto, potrebbero rischiare un eventuale esubero, in presenza di contrazione nell’organico, con tutte le conseguenze che questo comporta.
Cosa fa il perdente posto
Il docente soprannumerario può decidere di:
- presentare domanda di trasferimento condizionata o non condizionata
- non presentare domanda di trasferimento (e quindi essere trasferito d’ufficio per ottenere la nuova titolarità