Punteggio di continuità nella mobilità: con quali criteri si calcola

La valutazione del punteggio di continuità si basa sulla tabella di valutazione. Per la mobilità bisogna aver maturato il triennio
Un lettore ci scrive:
“Sono un docente di Economia e mi appresto a presentare la Domanda di Mobilità per il prossimo anno. Il mio quesito riguarda il “Punteggio per Servizio Continuativo”. Dall’anno scolastico 2015/2016, io lavoro nello stesso Istituto, ma non sempre da titolare di cattedra. In particolare:
1) A.S. 2015/2016 (Anno di prova) sono entrato di ruolo e sono stato assegnato all’Istituto ma non da titolare.
2) A.S. 2016/2017 sono rimasto sempre nello stesso Istituto ma con assegnazione da parte dell’ATP, essendo risultato soprannumerario a livello provinciale.
3) A.S. 2017/2018 ho ricevuto l’incarico triennale dall’Istituto quindi titolare su cattedra
4) A.S. 2018/2019 titolare su cattedra
5) A.S. 2019/2020 titolare su cattedra
Posso usufruire del “Punteggio per Servizio Continuativo” nello stesso istituto?”
Il punteggio di continuità si valuta in base ai criteri stabiliti nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità e spetta ai docenti che hanno maturato servizio continuativo nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
Riferimenti normativi
Le disposizioni specifiche per il calcolo del punteggio sono indicate nella tabella di valutazione (Tabella A1) alla lettera C) dove si stabilisce quanto segue:
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) ………….. punti 6
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio ………………………………… punti 2
oltre il quinquennio ………………………………… punti 3
Punteggio di continuità : come e quando si valuta per la mobilità
Nella domanda di trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo il punteggio di continuità si valuta dopo aver maturato un triennio continuativo nella stessa scuola.
Possono, quindi, iniziare a calcolare questi punti i docenti con titolarità nella scuola dall’anno scolastico 2016/17, in quanto, non potendo valutare l’anno in corso, hanno maturato il diritto al punteggio per il triennio continuativo svolto negli anni scolastici 2016/17-2017/18-2018/19
La maturazione del punteggio è vincolata, chiaramente, dall’aver prestato il servizio continuativo nella stessa classe di concorso e tipologia di posto.
Nel calcolo del punteggio di continuità non possono, quindi, essere presi in considerazione gli anni scolastici nei quali è stato prestato servizio nella scuola di attuale titolarità come docenti a tempo determinato, o come docenti in assegnazione provvisoria, ma titolari in altra scuola
Conclusioni
Il nostro lettore, quindi, in base al prospetto del suo servizio che ha fornito, non ha ancora maturato il triennio ai fini del punteggio di continuità.
Risulta, infatti, in servizio nella scuola come docente titolare dall’a.s.2017/18 e per maturare il triennio necessario per valutare il punteggio deve aspettare il prossimo anno.
L’anno scolastico in corso è, infatti, per lui il terzo anno, ma non è ancora concluso e non si può ancora valutare ai fini della continuità
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