Graduatoria interna di istituto: quando spetta il punteggio di continuità, nella scuola e nel comune

Il punteggio di continuità nel comune si valuta solo per la graduatoria interna di istituto. Non si può cumulare per lo stesso anno scolastico con la continuità nella scuola.
Una lettrice ci scrive:
“Nella graduatoria interna di istituto, il punteggio per la continuità nel comune si somma al punteggio per il servizio di ruolo prestato nella stessa scuola di titolarità?La segreteria della mia scuola asserisce che i due punteggi non si cumulano e vorrei capirne il motivo cortesemente. Ad esempio,io ho 4 anni di ruolo nella stessa scuola (8 punti)e 4 anni per continuità nel comune (4punti);mi sono stati attribuiti solo 8 punti…è corretto?”
Il punteggio di continuità previsto nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità si valuta in modo differente per la mobilità volontaria e per la graduatoria interna di istituto.
Il punteggio può comprendere la continuità nella scuola, valido sia per mobilità volontaria che per graduatoria interna di istituto, e la continuità nel comune valido solo per graduatoria interna di istituto
Punteggio di continuità nella scuola di titolarità
Questo punteggio si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
I punti spettanti sono 2 per ogni anno entro il quinquennio e 3 per ogni anno successivo al quinto.
Nella valutazione vi sono differenze tra mobilità volontaria e graduatoria interna di istituto, in quanto il punteggio si può valutare dopo aver maturato un triennio nella scuola per la mobilità, mentre è sufficiente aver maturato un solo anno per la graduatoria
Punteggio di continuità nel comune
Questo punteggio, come stabilisce la nota 5bis) della tabella di valutazione allegata al CCNI, si valuta ai soli fini della formazione della graduatoria interna di istituto e conseguentemente ai fini del trasferimento d’ufficio .
Il punteggio si valuta per il servizio continuativo prestato nel comune di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
Per la continuità nel comune spetta 1 punto per ogni anno, punteggio che, però, non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto per la continuità nella scuola di titolarità
Conclusioni
Nel caso posto dalla nostra lettrice, se i 4 anni nel comune coincidono con i 4 anni nella scuola, la segreteria ha operato correttamente.
Per la continuità, infatti le spetta solo il punteggio nella scuola, quindi 4×2= 8 punti, ai quali non potrà aggiungere i 4 punti per la continuità nel comune in quanto non cumulabili per gli stessi anni scolastici
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