Punteggio di continuità: la sua valutazione segue criteri precisi e il trasferimento volontario determina il suo azzeramento
Per valuatre il punteggio di continuità devono essere rispettati precisi criteri come indicati nel contratto sulla mobilità. I dettagli nella tabella di vautazione del CCNI
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di scuola primaria e da 12 anni lavoro di continuo nello stesso Istituto Comprensivo. Quest’anno , per via del dimensionamento scolastico il mio istituto viene soppresso e accorpato ad un altro, quindi formeranno un unica graduatoria di docenti . Nella mia situazione non dovrei essere tra i docenti soprannumerari (qualora ci fossero). Sto, comunque ,valutando la possibilità di fare domanda di trasferimento volontaria per stare più vicina alla mia residenza.
La mia intenzione è quella di chiedere solo un istituto , quello di mio interesse. Se così non fosse preferirei stare dove sono ora seppur con la nuova autonomia scolastica.
Fare domanda di trasferimento mi farebbe perdere la continuità e titolarità anche se non venisse
accolta la richiesta?”
Tra le voci che consentono ai docenti di valutare punteggio, sia per la mobilità che per la graduatoria interna di istituto, c’è anche la continuità di servizio nella scuola di titolarità
Cos’è il punteggio di continuità?
Il punteggio di continuità viene maturato nella scuola di titolarità per il servizio continuativo prestato come docente titolare per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
Non è valutabile, quindi, per la continuità, il servizio prestato in altra classe di concorso o in altra tipologia di posto, anche se tale servizio risulta continuativo, senza modifica sulla scuola di titolarità
Come si valuta il punteggio di continuità?
Il punteggio di continuità si valuta con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.
Per la graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato un anno nella scuola di titolaità, mentre per il trasferimento è possibile valutare la continutà soltanto dopo aver maturato un triennio nella scuola
Quando si perde il punteggio di continuità?
Il punteggio di continuità, una volta maturato, si perde in seguito a mobilità volontaria e ad assegnazione provvisoria, come chiarisce dettagliatamente la nota 5 della tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità.
Presentare domanda di trasferimento senza ottenere il movimento richiesto non determina, comunque, alcuna decurtazione del punteggio e il docente rimarrà nella scuola di titolarità con tutto il punteggio di continuità maturato
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, non deve temere di perdere il punteggio di continuità se non otterrà il trasferimento che intende richiedere.
Se ci sarà una cattedra disponibile nell’unica scuola che richiederà potrà ottenere su questa il trasferimento e, in questo caso, perderà il punteggio di continuità.
Se, invece, nell’unica scuola richiesta non ci saranno cattedre disponibili, la docente non otterrà il trasferimento e rimarrà titolare nell’Istituto Comprensivo di attuale titolarità, dove continuerà a valutare la continuità maturata in 12 anni, corrispondente a 5×2 + 7×3 = 10+21=31 punti
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