Punteggio di continuità: la decorrenza della valutazione è diversa per mobilità e graduatoria interna di istituto

La valutazione del punteggio di continuità segue precisi criteri, come stabiliti nel CCNI sulla mobilità. Vediamo la differenza tra mobilità e graduatoria interna di istituto
Una lettrice ci scrive:
“Il punteggio di continuità di servizio per la graduatoria interna d’istituto docenti si può attribuire già dal secondo anno e cioè dopo aver compiuto un anno presso la scuola d’insegnamento? Se si dopo un anno compiuto posso richiedere 2 punti di continuità?”
Il punteggio di continuità spetta per il servizio svolto continuativamente nella scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
Si tratta di un punteggio importante che, per il docente titolare da anni nella stessa scuola, può
fare la differenza sia per la mobilità che per la posizione occupata nella graduatoria interna di
istituto
Come si valuta la continuità
Il punteggio di continuità si valuta con 2 punti ogni anno entro il quinqennio e con 3 punti per ogni anno successivo al quinto
Per la mobilità si valuta dopo aver maturato un triennio nella scuola di titolarità, mentre per la graduatorria interna di istituto si valuta dopo aver maturato un solo anno
Quando si perde la continuità
Il punteggio di continuità maturato si perde in seguito a mobilità volontaria e in seguito ad assegnazione provvisoria.
È utile chiarire che perde la continuità anche il docente che ottiene trasferimento o passaggio nella stessa scuola di titolarità per un’altra classe di concorso o per altra tipologia di posto. In questo caso il punteggio di continuità si azzera anche se la scuola di titolarità è rimasta invariata in quanto è cambiata la classe di concorso o la tipolgia di posto in cui il docente risulta titolare
Conclusioni
La nostra lettrice potrà quindi far valere, nella graduatoria interna di istituto, i 2 punti di continuità nella scuola se risulta titolare in questa sede dallo scorso anno scolastico 2021/22 e ha, quindi, maturato 1 anno di continuità per la graduatoria, come stabilisce il CCNI
Chiaramente lo scorso anno deve aver prestato servizio come docente titolare nella scuola e non in utiizzazione o assegnazione provvisoria perchè, in questo caso, la sua titolarità era in altra sede e non può aver maturato l’anno di continuità nella scuola in cui risulterebbe titolare dal corrente anno scolastico 2022/23
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