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Punteggio di continuità in un IIS: come si valuta per il servizio nei diversi indirizzi

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La valutazione del punteggio di continuità in un IIS segue le regole previste nella tabella di valutazione. Possibili differenze per la valutazione del servizio nei diversi indirizzi

Una lettrice ci scrive:

“Sono un ‘ insegnante di scuola secondaria di II grado e vorrei gentilmente chiedere un chiarimento in merito all’attribuzione del punteggio sulla continuità di servizio.  Sono entrata di ruolo nel settembre 2013 in un Istituto Professionale, dopo due anni ho chiesto trasferimento all’indirizzo Tecnico (per la stessa cattedra) presente nello stesso Istituto, ma con codice meccanografico diverso (parlo del periodo in cui vigeva la diversità di codici meccanografici).  Ancor oggi sono titolare in questo istituto. 

La mia domanda è la seguente: visto che sono stati annullati i codici meccanografici, il  mio punteggio di continuità di servizio posso valutarlo per  7 anni  (2 anni nel Professionale+5 nell’ indirizzo Tecnico)  oppure solo 5 anni nell’indirizzo Tecnico?”

Gli Istituti di Istruzione Superiore (IIS) sono nati in seguito all’accorpamento di diversi indirizzi di scuola Secondaria di II grado e sono identificati da un unico codice meccanografico che comprende tutti gli indirizzi che ne fanno parte.

Unico organico e graduatorie interne unificate

Un IIS oltre ad essere identificato da un unico codice meccanografico è caratterizzato da un organico unificato che è unico per i diversi indirizzi.

Anche le graduatorie interne di istituto sono unificate e la titolarità dei docenti non risulta più nel singolo indirizzo, ma nell’intero Istituto

Punteggio di continuità

Il punteggio di continuità dei docenti titolari nell’IIS, si valuta per il servizio continuativo prestato in un qualsiasi indirizzo presente  nell’Istituto.

Il quesito posto dalla nostra lettrice riguarda il servizio prestato in uno degli indirizzi facenti parte dell’IIS, prima dell’accorpamento, quindi quando l’indirizzo era una scuola autonoma.

Per il servizio prestato precedentemente alla costituzione dell’IIS, con titolarità nel singolo indirizzo, è possibile valutare la continuità, anche in seguito all’accorpamento nell’IIS e alla conseguente modifica della titolarità dei docenti,  in presenza di precise condizioni.

Si possono presentare due casi che hanno conseguenze diverse

Il docente in servizio in un indirizzo che è stato accorpato all’IIS, potrà far valere nella graduatoria interna dell’Istituto tutto il punteggio di continuità maturato nell’indirizzo, che fa parte dell’IIS.

Il docente trasferito da un indirizzo ad un altro, come la nostra lettrice dall’indirizzo Professionale all’indirizzo Tecnico,  prima dell’unificazione degli organici, ha perso il punteggio di continuità maturato nell’indirizzo di precedente titolarità, cioè nell’ Istituto Professionale.  La docente, quindi, che risulta ora titolare nell’IIS, potrà far valere la continuità maturata nel indirizzo Tecnico, ma non potrà conteggiare ai fini della continuità gli anni di servizio nell’Istituto Professionale, anche se fa parte dell’IIS, in quanto trasferita nell’indirizzo Tecnico con domanda volontaria

Conclusioni

La nostra lettrice potrà, quindi, valutare la continuità per i 5 anni nell’indirizzo Tecnico, ma non potrà considerare i 2 anni nell’indirizzo Professionale il cui punteggio è stato perso in seguito al trasferimento volontario

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