Punteggio di continuità: dopo mobilità volontaria si perde tutto quello maturato nella scuola di precedente titolarità

Il docente soddisfatto nella mobilità volontaria perde tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità. Come si calcola
Una lettrice ci scrive
“Sono un’insegnante di sostegno di ruolo in una scuola media dall’ a.s. 2009-2010. Per il prossimo anno scolastico vorrei chiedere il trasferimento sempre sul sostegno in un’ altra scuola media della mia città. Potrei sapere con esattezza quanti punti di continuità perdo?”
Nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità sono fornite precise indicazioni su servizio, titoli ed esigenze di famiglia che consentono di valutare il punteggio per la mobilità e per la graduatoria interna di istituto.
Nella tabella vengono indicati anche i criteri per la valutazione del punteggio e le eventuali differenze tra mobilità e graduatoria interna di istituto.
Tra le voci che consentono di valutare dei punti vi è la continuità di servizio nella scuola di titolarità
Punteggio di continuità: quando si valuta
Il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
Questo punteggio si valuta dopo aver maturato un triennio continuativo nella scuola di titolarità per la mobilità, mentre si valuta dopo aver maturato un solo anno per la graduatoria interna di istituto.
Punteggio di continuità: come si valuta
Per la continuità di servizio spettano 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto
Punteggio di continuità: quando si perde
Il punteggio di continuità maturato si perde in seguito a mobilità volontaria sia territoriale che professionale e in seguito ad assegnazione provvisoria.
In relazione all’assegnazione provvisoria, come chiarisce la nota 5) della tabella di valutazione, “[….] Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. In quest’ultimo caso l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro [….]”
Conclusioni
La nostra lettrice, titolare nella scuola dall’anno scolastico 2009/10, quindi da 10 anni poiché l’anno in corso non si valuta, se otterrà il trasferimento che intende chiedere perderà tutto il punteggio di continuità maturato in questi 10 anni. Precisamente perderà 2×5=10 punti + 3×5=15 punti, per un totale di 10+15=25 punti
Corsi
La relazione con il docente può cambiare la vita di uno studente, come migliorarla per potenziare l’apprendimento. Corso con iscrizione e fruizione gratuita
Didattica inclusiva attraverso alcune figure del mito greco, corso con iscrizione e fruizione gratuita del contenuti
Orizzonte Scuola PLUS
La dirigenza scolastica. Anno 2 n°2: Scadenze, adempimenti, provvedimenti e deliberazioni di fine anno scolastico. Scarica il numero sfogliabile
Scadenze, adempimenti, provvedimenti e deliberazioni di fine anno scolastico. In arrivo la guida operativa, ecco l’indice
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.