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Punteggio di continuità dopo assegnazione provvisoria: quando si perde

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Il punteggio di continuità maturato si perde in seguito alla mobilità volontaria e all’assegnazione provvisoria. Quando è possibile continuare a valutarlo dopo l’AP

Una lettrice ci scrive:

Ho mia madre in un comune distante da me, alla quale hanno riconosciuto la legge 104. Ha bisogno di assistenza giornaliera e io vorrei evitare di chiedere il congedo straordinario biennale. Se chiedessi assegnazione provvisoria nel comune di residenza di mia madre, perderei poi tutti i punti di continuità accumulati al rientro nel mio Istituto?

Il punteggio di continuità viene maturato nella scuola di titolarità dai docenti che prestano servizio continuativo nella stessa classe di concorso o tipologia di posto.

Come si valuta

Tale punteggio, come prevede la tabella di valutazione allegata al CCNI, si valuta con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto

Differenze tra mobilità e graduatoria interna di istituto

La valutazione del punteggio di continuità segue criteri diversi per mobilità e graduatoria interna di istituto.

Nella mobilità il punteggio si può valutare soltanto dopo aver maturato un triennio continuativo nella scuola di titolarità.

Nella graduatoria interna di istituto, invece, si valuta dopo aver maturato un solo anno nella scuola di titolarità.

Quando si perde

Il punteggio di continuità maturato si perde in seguito a mobilità volontaria, sia trasferimento che passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, in quanto il docente modifica volontariamente la scuola di titolarità

Nello stesso modo la continuità si perde in seguito ad assegnazione provvisoria, con la sola  eccezione dei docenti trasferiti nell’ottennio in qualità di soprannumerari che abbiano chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. In quest’ultimo caso, come esplicitato nella nota 5) della tabella di valutazione, l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.

Chiaramente la perdita del punteggio riguarda soltanto i docenti che ottengono il movimento richiesto, mentre non interessa coloro che, pur avendo presentato domanda, non vengono soddisfatti nella richiesta

La nostra lettrice, quindi, non rientra nel requisito che consente di non perdere la continuità in seguito ad AP e se otterrà l’assegnazione provvisoria perderà il punteggio di continuità maturato nella scuola in  cui è titolare

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