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Punteggio di continuità: come si valuta, quando si perde

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La valutazione del punteggio di continuità è prevista nella tabella allegata al CCNI sulla mobilità. Calcolo differente per mobilità e graduatoria interna di istituto. Si perde dopo mobilità volontaria

Una lettrice ci scrive:

“Quest’anno ho prodotto domanda di trasferimento da primaria sostegno a primaria posto comune. Non ho voluto rischiare , per cui ho preferito inserire solo la scuola in cui già lavoro. A questo punto mi chiedo: il punteggio di continuità , dovessi avere il trasferimento nella stessa scuola, potrà sempre essere calcolato?”

Il punteggio spettante per la mobilità e per la graduatoria interna di istituto si calcola sulla base degli elementi e delle indicazioni presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità

Punteggio di continuità: come si valuta

Il punteggio di continuità è previsto nella tabella A, lettera C) per il trasferimento e nella tabella B, lettera C) per la mobilità professionale:

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2……………6 punti

Per ogni ulteriore anno di servizio:

entro il quinquennio…………………….punti 2

oltre il quinquennio…………………….punti 3

Differenza tra mobilità e graduatoria interna di istituto

Se per la mobilità il punteggio di continuità si valuta dopo aver maturato un triennio nella scuola di titolarità, per la graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato un solo anno nella scuola, in sintonia con quanto prevede la nota  5bis)  della tabella di valutazione , dove si stabilisce che “Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio [….]”, quindi il docente ha diritto a 2 punti dopo aver maturato un solo anno nella scuola di titolarità.

Quando si valuta e quando si perde

Il punteggio di continuità si valuta per il servizio svolto nella scuola per la stessa tipologia di posto e per la stessa classe di concorso

La mobilità volontaria determina la perdita del punteggio maturato in quanto interrompe la continuità.

I movimenti che determinano la perdita del punteggio sono:

  • Trasferimento nella stessa tipologia di posto
  • Trasferimento su diversa tipologia di posto, anche se viene disposto nella stessa scuola di titolarità
  • Passaggio di cattedra, anche se viene disposto nella stessa scuola di titolarità
  • Passaggio di ruolo

Determina la perdita della continuità anche l’assegnazione provvisoria, fatta eccezione per il docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. In quest’ultimo caso l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro

Conclusioni

Nel caso della nostra lettrice, se otterrà il trasferimento richiesto da sostegno a posto comune nella scuola di titolarità, perderà il punteggio di continuità maturato anche se rimarrà titolare nella stessa scuola, in quanto il movimento volontario ottenuto determinerà una modifica nella tipologia di posto di titolarità

 

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