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Punteggio di continuità: come si valuta per il docente soprannumerario

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Il docente soprannumerario non perde il punteggio di continuità se presenta domanda condizionata per il rientro nella scuola di ex-titolarità

Una lettrice ci scrive:

Risulto perdente posto nella mia scuola di titolarità e dopo aver effettuato domanda condizionata di trasferimento, sono stata trasferita in un altro istituto. Vorrei sapere se nel punteggio in cui sono inserita nella nuova scuola, venga mantenuto il punteggio di continuità ottenuto in quella precedente

Il punteggio di continuità si valuta per gli anni di servizio continuativo prestati nella scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto

Quanti punti spettano

La valutazione del punteggio, come stabilisce la tabella allegata al CCNI sulla mobilità, segue criteri diversi per la graduatoria interna di istituto e per la mobilità. Se per la graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato un anno nella scuola, per la mobilità, invece è necessario aver maturato un triennio.

Il punteggio spettante è di 2 punti  ogni anno entro il quinquennio e di 3 punti per ogni anno successivo al quinto

Quando si perde il punteggio maturato

Il punteggio di continuità maturato si perde in seguito a mobilità volontaria e assegnazione provvisoria, come chiarisce la nota (5) della tabella di valutazione:

“ […] Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. In quest’ultimo caso l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro […] “

Il soprannumerario non perde il punteggio di continuità se…..

Il docente soprannumerario, beneficiario della precedenza  prevista nell’art.13 comma 1, Punto II) – Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, non perde il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità, se è nell’ottennio e ha presentato ogni anno domanda di trasferimento condizionata per il rientro nella scuola.

Il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del docente soprannumerario. La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, dei docenti trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Nei riguardi del personale docente soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che ha richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non ottiene il rientro nella scuola di precedente titolarità il punteggio relativo alla continuità didattica nell’ottennio dovrà essere riferito esclusivamente alla scuola dove è stato trasferito in quanto soprannumerario

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