Punteggio di continuità: chiarimenti sulla sua valutazione per la mobilità

La valutazione del punteggio di continuità dipende dagli anni di servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità, alle condizioni previste nella tabella di valutazione allegata al CCNI
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di scuola secondaria di secondo grado, sto compilando la domanda di mobilità per cambiare scuola nello stesso comune. Il mio quesito è il seguente: insegno la materia in cui sono di ruolo da 7 anni nella stessa scuola ma ogni due anni ho partecipato alla mobilità quindi non ho diritto al punteggio aggiuntivo giusto? Durante il servizio pre ruolo ho svolto 4 anni consecutivi nella stessa scuola, posso inserire quella continuità? E come si inserisce ogni 3 anni la continuità? ”
La valutazione del punteggio di continuità è spesso causa di dubbi e confusione per i docenti, come dimostra la lettera inviata in redazione con i quesiti posti dalla nostra lettrice.
Cerchiamo di dare i doverosi chiarimenti per eliminare qualsiasi dubbio
Cos’è il punteggio di continuità
Il punteggio di continuità, previsto nella tabela di valutazione, è un punteggio che spetta ai docenti per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto
Questo punteggio, quindi, può essere valutato soltanto per il servizio prestato come docente titolare nella scuola, e non per il servizio prestato nella scuola di attuale titolarità in assegnazione provvisoria o come docente con contratto a tempo determinato (servizio pre-ruolo)
Quando si perde il punteggio di continuità
Il punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità si perde in seguito a mobilità volontaria e ad assegnazione provvisoria
Con l’assegnazione provvisoria si presta servizio per un anno scolastico in un’altra scuola e questo interrompe la continuità con conseguete azzeramento del punteggio maturato
Con la mobilità volontaria si modifica la scuola di titolarità e sarà in questa nuova sede che il docente ricomincerà a maturare la continuità
E utile chiarire che la mobiità volontaria fa perdere il punteggio di continuità soltanto se si ottiene il movimento richiesto. L’aver presentato domanda senza, però, essere soddisfatti nella richiesta, non ha alcuna conseguenza sul punteggio di continuità
Conclusioni
La nostra lettrice insegna da 7 anni nella scuola in cui è titolare per la stessa classe di concorso.
Il fatto che abbia partecipato ogni due anni alla mobilità, senza però ottenere il movimento richiesto, in quanto la sua titolarità è rimasta nella stessa scuola per la stessa materia, non le ha fatto perdere il punteggio di continuità maturato.
Le spettano, quindi, 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto, cioè 2×5=10 + 3×2=6 per un totale di 16 punti di continuità.
Per quanto riguarda il secondo quesito, la continuità non si valuta per il servizio pre-ruolo anche se svolto continuativamente per 4 anni nella stessa scuola
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