Punteggio aggiuntivo alla Laurea di Scienze della Formazione Primaria: per il TAR è legittimo rispetto al Diploma magistrale

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Dei ricorrenti censuravano la minore puntuazione prevista per il possesso del diploma magistrale rispetto alla laurea in Scienze della Formazione Primaria (SFP) ai fini dell’iscrizione nella I fascia, riservata ai soggetti in possesso di titolo abilitante all’insegnamento. Si pronuncia il TAR con sentenza del 7 aprile numero 04124/21. Si tratta dell’ennesimo contenzioso che riguarda la questione dei diplomati magistrale, la sentenza che si commenta pone alcuni spunti di rilievo.

Il fatto

I ricorrenti, diplomati magistrali, hanno impugnato, tramite i propri difensori, l’Ordinanza Ministero Istruzione 10.7.2020 n. 60 e, in particolare, la tabella valutazione titoli punto A.2. nonché le successive graduatorie nella parte in cui nella parte in cui assegna ai laureati in Scienze della Formazione Primaria ulteriori 48-60 punti o 60-72 a seconda della durata quadriennale o quinquennale del corso mentre ai diplomati magistrali soltanto 6 punti. Deducevano in via principale una sostanziale disparità di trattamento tra i due titoli abilitativi (diploma magistrale e laurea in SFP) e, in via subordinata, anche a volere valorizzare il diverso percorso di studi universitario, il punteggio attribuito alle SFP sarebbe sproporzionato, tenendo conto di quanto stabilito in altre occasioni dal MIUR: nel concorso straordinario, ad esempio, che rinvia per la valutazione dei titoli alla Tabella C del D.M. Miur 17.10.2018 che attribuisce 5 punti a chi ha conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Le vecchie graduatorie non hanno più alcun valore

Affermano i giudici che le graduatorie di istituto per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 sono caducate. Ai sensi dell’art 3 O.M. n. 60/2020, ai fini della costituzione della GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati sulla base delle dichiarazioni rese attraverso le procedure informatizzate e i titoli sono valutati solo se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione. Quindi nessun affidamento può ritenersi consolidato in merito alla conservazione del punteggio riconosciuto ai soggetti interessati in esito all’ultimo aggiornamento delle GI ex DM n. 374/2017 la cui efficacia è cessata con la conclusione del triennio disciplinato dal suddetto decreto (2017/2020).

Corretto valorizzare il percorso della laurea rispetto a quello del diploma magistrale

Sostengono i giudici che “la scelta di attribuire un maggiore punteggio alla laurea SFM piuttosto che al diploma magistrale è stata motivata dal Miur, con argomenti che si sottraggono ad un giudizio di irragionevolezza, con la necessità di una maggiore valorizzazione, di percorsi incontestabilmente selettivi, con riferimento sia alle modalità di accesso che alle competenze conseguibili all’esito, riducendo il peso di titoli che, vertendosi di graduatoria prescindente da selezione per esami, non rendono merito al livello di “selettività”. Nel mutato assetto introdotto dall’art. 4 commi 6 bis e 6 ter L. 124/1999 l’Amministrazione ha inteso valorizzare i titoli conseguenti a percorsi di accesso selettivi (si pensi, anche per la scuola secondaria, a Dottorato, Assegno di ricerca, Specializzazione sostegno). In particolare, per il caso di specie, il punteggio maggiore attribuito alla laurea in Scienze della Formazione Primaria, unica abilitante all’insegnamento, corrisponde alla descritta ratio”.

Dopo aver ricostruito il percorso universitario che si deve intraprendere rilevano i giudici che non “può revocarsi in dubbio che il maggiore punteggio attribuito ai laureati in Scienze della Formazione Primaria, pertanto, corrisponda ad un diverso, curriculo caratterizzante il percorso di studi esaminato, laddove rapportato allo specifico profilo richiesto all’esercizio della professione docente ed alla complessità del percorso specializzante all’uopo frequentato con esito. Se, dunque, l’accesso alla I fascia delle GPS è garantito indifferentemente dal possesso di uno o l’altro dei due titoli a raffronto, il meccanismo premiale previsto dalla diversa valorizzazione in termini di punteggio è giustificato dalla selettività del percorso universitario, nel caso della laurea in SFP, tenuto conto del superamento di prove di accesso e dell’ammissione a corsi a numero programmato, ossia in costanza di una documentata apprezzabilità del percorso e della formazione strumentali al titolo vantato e dedotto rispetto ad altri. Il bonus è, quindi, giustificato dal particolare impegno necessario alla frequenza del corso, non sorretta da benefici retributivi, né da borse di studio, e nella sua esclusività incompatibile con l’autonoma valorizzazione di attività di docenza. Il punteggio aggiuntivo attribuito riveste, dunque, carattere compensativo delle potenzialità di retribuzione e di valutazione autonoma dell’attività di insegnamento sacrificate dagli abilitandi alla partecipazione ai corsi”.

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