Pubblicazione online scrutini e privacy: voti in decimi nell’area riservata del registro elettronico. Indicazioni

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L’Ufficio scolastico regionale per la Liguria ricorda le modalità di pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e degli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Le disposizioni valide restano quelle contenute nella circolare del 9 giugno 2020.

Per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Mentre i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Per le scuole sprovviste di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva.

La pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

Scrutini ammissione esami maturità

Si applicano gli stessi criteri indicati sopra. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini, ma che comunque non deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali.

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