Pubblicazione informazioni contratti pubblici e trasmissione all’ANAC, adempimento il 31 gennaio 2022.

Le istituzioni scolastiche, in quanto pubblica amministrazione rientrante tra quelle di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e nella qualità di Stazioni appaltanti, sono soggette all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, c.d. “Legge anticorruzione”, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.
Trattasi di un importante adempimento amministrativo, avente finalità di trasparenza e di contrasto al fenomeno corruttivo e all’illegalità nella esecuzione delle procedure ad evidenza pubblica per la sottoscrizione di contratti pubblici per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Come adempiere.
Le istituzioni scolastiche, essendo stazioni appaltanti, devono comunicare all’ANAC, secondo le modalità descritte nelle “Specifiche Tecniche” diramate dall’ANAC stessa, la dichiarazione di adempimento dell’obbligo di pubblicazione, indicando l’indirizzo Internet presso cui sono stati pubblicati i dati previsti ed il codice fiscale della pubblica amministrazione.
In breve, ciascuna Amministrazione deve pubblicare sul proprio sito web istituzionale e “in formato aperto”, secondo modalità operative stabilite dall’ANAC, i dati riguardanti le procedure ad evidenza pubblica eseguite durante l’anno precedente. Infine, l’Amministrazione deve comunicare tramite PEC all’ANAC il link al proprio sito per accedere a tali dati.
Gli obblighi di pubblicazione riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall’acquisizione del CIG o dello SmartCIG, e del tipo di procedura ad evidenza pubblica utilizzata (affidamenti diretti, procedure negoziate con o senza bando, procedure aperte, etc).
Ai sensi della delibera ANAC n.39 del 20 gennaio 2016 l’obbligo di pubblicazione ha durata quinquennale, salvo estensione, se i dati da pubblicare si riferiscono ad atti producenti effetti oltre tale termine.
Quando adempiere.
Il termine entro cui provvedere alla comunicazione annuale attestante l’avvenuto adempimento è fissata al 31 gennaio 2022. Non saranno considerate utili ai fini dell’adempimento le comunicazioni pervenute oltre il termine di scadenza.
In caso di molteplici comunicazioni PEC inviate con lo stesso codice fiscale valido entro il termine del 31 gennaio, verrà presa in considerazione esclusivamente l’ultima trasmessa in ordine di data.
Inadempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione.
L’ANAC, a seguito della verifica dei link comunicati dalle pubbliche amministrazioni, comunica alla Corte dei Conti, per gli accertamenti di competenza, entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. 190/2012, la lista delle Amministrazioni che:
- Risultino inadempienti, in tutto o in parte, alla pubblicazione dei dati;
- Risultino in ritardo nell’adempimento;
- Risultino in violazione delle indicazioni fornite con la delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 e le relative specifiche tecniche.
Inoltre, la L. 190/2012 all’art. 1, comma 32, richiama espressamente l’art. 213, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 che autorizza l’ANAC a irrogare sanzioni pecuniarie amministrative a chi viola gli obblighi di comunicazione e pubblicità, come ribadito dalla .
Avviso ANAC per il 2022.
L’ANAC con un avviso del 17 novembre 2021 ha comunicato che rimangono invariate le modalità operative per la pubblicazione e la trasmissione dei flussi per l’anno 2021, come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016. Rimangono quindi valide le “specifiche tecniche” per la pubblicazione dei dati (formato XML – eXtensible Markup Language) e per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati.
L’ANAC inoltre ha comunicato di avere aggiornato il file TypesL190.xsd alla versione 1.3, al fine di includere le nuove procedure di scelta del contraente disponibili in SIMOG e SmartCig.
Procedura operativa.
La dichiarazione di adempimento deve pervenire all’ANAC solo ed esclusivamente tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata da un indirizzo PEC riferito alla singola Pubblica Amministrazione, risultante dall’indice IPA, al seguente indirizzo PEC [email protected] .
La PEC deve contenere due elementi necessari:
- Nell’oggetto inserire “LG190/2012 – comunicazione di avvenuto adempimento – C.F. dell’ente”;
- In allegato produrre il file PDF fornito dall’ANAC, debitamente compilato (il file è allegato al presente articolo).
Le comunicazioni ricevute attraverso canali diversi dalla PEC o secondo modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione e non verranno considerate valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti.
La verifica di ANAC.
A partire dal mese di febbraio 2022, ANAC procederà alla verifica delle amministrazioni adempimenti e dei link trasmessi tramite la comunicazione PEC, tentando di accedervi per verificarne la correttezza, l’accessibilità e il rispetto delle specifiche tecniche definite dall’Autorità.
Inoltre ANAC ha creato una piattaforma apposita al fine di permettere anche alle Amministrazioni di verificare se la verifica sia andata a buon fine o meno.
La piattaforma è liberamente consultabile all’indirizzo: https://dati.anticorruzione.it/#/l190
Per ogni Pubblica amministrazione, il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo “Identificativo messaggio PEC” oppure “Esito accesso”, come nell’immagine sottostante.

Le stazioni appaltanti per le quali l’esito dell’accesso risulta ’FALLITO’, non dovranno effettuare nessuna altra comunicazione pec all’autorità, ma dovranno verificare quanto pubblicato ed in particolare che:
- Tutti i file XML pubblicati siano liberamente accessibili;
- Tutti i file XML pubblicati rispettino le specifiche tecniche di pubblicazione;
Saranno effettuati più tentativi di accesso alle URL comunicate, pertanto il buon esito dell’eventuale correzione di quanto pubblicato, sarà riscontrabile attraverso il cambio di risultato da “FALLITO” a “SUCCESSO”.
In allegato si fornisce il modello da utilizzare per l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione all’ANAC, riportante il campo URL da compilare con il link di pubblicazione dei dati.