Edilizia scolastica. Pubblicato in G.U. il decreto sugli interventi di adeguamento antisismico con il Fondo della Protezione Civile

Pubblicato in GU il decreto 29 dicembre 2017 riguardante l’individuazione degli interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici da finanziare con le risorse relative alle annualita’ 2016-2017 – Fondo protezione civile. (Prot. n. 1048).
Ecco come recita l’art. 1:
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma complessiva di euro € 22.564.746,67 destinata all’attuazione di
interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del
sistema scolastico, nonche’ alla costruzione di nuovi immobili
sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a
sostituire quelli a rischio sismico, e’ assegnata agli enti locali di
cui alla tabella allegata, costituente parte integrante e sostanziale
del presente decreto (Allegato A), per gli interventi e con gli
importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi
possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti
locali.
2. L’assegnazione e’ effettuata entro il limite massimo
dell’importo previsto per ciascuna regione dall’allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, ed
e’ limitata alle lavorazioni connesse all’adeguamento strutturale e
antisismico di edifici esistenti o alla costruzione di nuovi immobili
sostitutivi di quelli esistenti.
3. Il finanziamento assegnato con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 alle Province autonome di
Trento e Bolzano ammontante alla somma complessiva di € 139.942,41 e’
acquisito al bilancio della Stato, ai sensi dell’art. 2, comma 109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. Le somme residue non utilizzate dalle regioni (Allegato B),
rispetto agli importi contenuti nell’allegato 1 del dPCM del 12
ottobre 2015, pari a complessivi € 3.699.542,92, a seguito delle
assegnazioni di cui al presente decreto, restano nella disponibilita’
delle singole regioni, per le stesse finalita’ previste dall’art. 2,
comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere modificati o
sostituiti con successivo decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca nei soli casi previsti dall’art. 4,
comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
ottobre 2015.