Pubblicato il decreto Milleproroghe, Anief: Istruzione pubblica ignorata

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Anief – Arrivano in Gazzetta Ufficiale le “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”: tanta delusione per il comparto della Conoscenza. A partire dalla mancata partecipazione al concorso degli amministrativi facenti funzioni Dsga, promessa ai sindacati in sede di conciliazione dall’ex ministro Lorenzo Fioramonti lo scorso il 19 dicembre.

Anief si prepara a chiedere emendamenti in Parlamento in loro favore. Allo stesso modo, il giovane sindacato intende chiedere modifiche per fare riaprire le GaE a tutto il personale docente abilitato, riproporre una mobilità straordinaria, rifare una nuova sessione del corso-concorso per nuovi dirigenti scolastici, stabilizzare il personale precario per adempiere agli obblighi internazionali, utilizzare le graduatorie di istituto per le immissioni in ruolo, tra le varie misure allo studio.

Qui di seguito, le poche norme riguardanti il settore istruzione e ricerca contenute nel decreto Milleproroghe omnibus n. 162 (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019):

Art. 6

Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

  • All’articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  • All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «2017-2018 e 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021».
  •  All’articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
  • All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.
  • I finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall’articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria delibera all’assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

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