Riforma visite fiscali e assenze per malattia, pubblicato in G.U. il decreto. Quali novità?

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 17 ottobre 2017, n. 206, che riguarda il Regolamento recante modalita’ per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche’ l’individuazione delle fasce orarie di reperibilita’, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’articolo 1 riguarda la richiesta della visita di controllo, il 2 dello svolgimento delle visite fiscali, il 3 delle fasce orario di reperibilità, il 4 delle esclusioni dall’obbligo di reperibilita’, il 5 del verbale di visita fiscale, il 6 della variazione dell’indirizzo di reperibilita’, il 7 della mancata effettuazione della visita fiscale, l’8 della mancata accettazione dell’esito della visita, il 9 del rientro anticipato al lavoro.

Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, e’ abrogato.

IL TESTO DEL DECRETO

Art. 1
Richiesta della visita di controllo

1. La visita fiscale puo’ essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS.
2. L’INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all’assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
3. La visita puo’ essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell’INPS, nei casi e secondo le modalita’ preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto di quanto previsto all’articolo 2.

Art. 2
Svolgimento delle visite fiscali

1. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimita’ delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3
Fasce orarie di reperibilita’

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita’ dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
2. L’obbligo di reperibilita’ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Art. 4
Esclusioni dall’obbligo di reperibilita’

1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza e’ riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Art. 5
Verbale di visita fiscale

1. Nell’assolvimento del controllo affidatogli il medico e’ tenuto a redigere, nelle modalita’ telematiche indicate dall’INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacita’ o incapacita’ al lavoro riscontrata.
2. Il verbale e’ trasmesso telematicamente all’INPS per le attivita’ di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall’INPS.
3. L’esito del verbale e’ reso tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul Portale dell’Istituto, al datore di lavoro pubblico.
4. Le attivita’ di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalita’ indicate dall’INPS nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 6
Variazione dell’indirizzo di reperibilita’

1. Il dipendente e’ tenuto a comunicare preventivamente all’amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne da’ tempestiva comunicazione all’INPS mediante i canali messi a disposizione dall’Istituto, l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilita’, durante il periodo di prognosi.

Art. 7
Mancata effettuazione della visita fiscale

1. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del n lavoratore all’indirizzo indicato, e’ data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta.
2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilita’ fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalita’, stabilite dall’INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilita’ da parte del destinatario.

Art. 8
Mancata accettazione dell’esito della visita

1. Qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico e’ tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.
2. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l’INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalita’ stabilite dall’INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 9
Rientro anticipato al lavoro

1. Ai fini della ripresa dell’attivita’ lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente e’ tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.
2. Il certificato sostitutivo e’ rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Art. 10
Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, e’ abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Scarica il decreto

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