Esiti scrutini si pubblicano solo sul registro elettronico. Chiarimenti su PAI e molto altro. Chiarimenti Ministero
Nuova nota, la 9168 del 9 giugno 2020, del Ministero dell’Istruzione, dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, per ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”.
I quesiti delle istituzioni scolastiche
Non è la prima nota interpretativa che segue, tra l’altro, le numerose FAQ alle quali il ministero è stato costretto a rispondere anche a seguito di quesiti formulati dalle istituzioni scolastiche e con riferimento alla precedente, non troppo chiara in alcuni aspetti, nota prot. 8464 del 28 maggio 2020, concernente, le precedenti indicazioni operative per l’attuazione delle ordinanze ministeriali 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, che disciplinano la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 (11) e gli esami di Stato conclusivi del primo (9) e del secondo ciclo (10), il Ministero dell’Istruzione ha deciso di fornire i seguenti chiarimenti e le seguenti indicazioni operative che dettagliamo nell’articolo.
Pubblicità degli scrutini
La normativa in materia di protezione dei dati, sia europea, con il Regolamento (UE) 2016/679, che nazionale, con il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, prevede adempimenti piuttosto stringenti a tutela dei dati personali degli alunni. Ragion per la quale la nuova nota precisa che gli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado possono essere pubblicati solamente sul registro elettronico. Gli esiti degli scrutini con la l’indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, per ogni classe, nell’area bacheca riservata del registro elettronico, cui possono accedere solamente gli studenti della classe di riferimento.
La visione dei voti
Ancora più stringente la visione dei voti relativi agli insegnamenti e alle educazioni, per ogni ordine e grado dell’istruzione pubblica. La nota, nel sottolineare la valutazione in decimi, e la possibilità, eccezione prevista solo per questo anno scolastico, di una valutazione con voti inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, dispone che i voti siano riportati sia nel documento di valutazione, che nell’area riservata del registro elettronico in uso in ciascuna istituzione scolastica.
Nel caso di specie l’accesso alla visione deve essere garantito e limitato esclusivamente, e con le proprie credenziali personali, all’alunno o al genitore, se minorenne. Il ministero interviene, a proposito, anche sull’invalsa cattiva abitudine, di studenti ma anche dei genitori, di pubblicare i voti, attraverso fotografie o screen shot, su blog o su social network. A tal riguardo la scuola deve trasformarsi in fonte di cognizione e prevedere la predisposizione di alcuni spazi attraverso i quali educere i titolari del diritto alla visione del voto, di questa tipologia di limitazione.
L’albo della scuola
Il ricorso all’albo della scuola con la classica ma ormai tramontata affissione dei risultati è consentito esclusivamente alle istituzioni prive assolutamente di registro elettronico. In questo caso si possono pubblicare solo gli esiti degli scrutini, con l’indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Essendo ancora in un momento post-pandemico, (fase 2-3) con enormi restrizioni, il Dirigente scolastico predisporrà una calendarizzazione, non superiore a 15 giorni, per contingentare l’accesso all’albo dell’istituzione scolastica di genitori o alunni.
Esiti degli scrutini di ammissione agli esami di maturità
Stesse modalità sono previste dalla nota per la pubblicizzazione degli esiti degli scrutini e dei crediti scolastici attribuiti ai candidati in procinto di sostenere l’esame di maturità. Per gli esiti degli scrutini bisogna riportare la sola indicazione “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame; per i crediti scolastici attribuiti ai candidati, ciascun alunno sarà posto nelle condizioni di accedere ad un’area riservata del registro elettronico per classe di appartenenza.
I voti relativi alle discipline
I voti riferiti alle singole discipline sono riportati, come già detto per tutti gli altri ordini e tutte le altre circostanze, nel documento di valutazione e nell’area riservata del registro elettronico. È consentita la pubblicazione all’albo della scuola solo degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato e dei crediti scolastici attribuiti ai candidati, nel caso in cui l’istituzione non disponga di registro elettronico. La pubblicazione non deve superare 30 giorni e deve prevedere un accesso contingentato all’albo.
PAI per i nuovi percorsi degli istituti professionali
I nuovi percorsi degli istituti professionali di cui al decreto legislativo 61/2017, sono caratterizzati da forti innovazioni didattiche e organizzative e dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che rappresentano l’asse portante del nuovo ordinamento. In merito a detto assetto didattico e organizzativo, si precisa quanto segue:
- i consigli delle classi specificano i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non trattati o che necessitano di ulteriore approfondimento e li introducono nel Piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.)
- con riguardo al P.A.I., possedendo caratteristiche analoghe al Progetto formativo individuale (P.F.I.), esso può costituire, a scelta dell’istituzione scolastica, parte sostanziale di quest’ultimo, evitando in tal modo duplicazioni o sovrapposizioni; in tal caso un estratto del P.F.I., per la parte contenente le informazioni afferenti al P.A.I., è allegato al documento di valutazione finale.
Valutazione intermedia al termine del primo anno dei nuovi percorsi
In questo caso, la nota prevede una farraginosa applicazione delle indicazioni della nota prot. 11981 del 4 giugno 2019 coordinate con l’O.M. 11/2020. Ragion per cui se si dovesse verificare una non ammissione alla classe successiva, si provvede alla revisione del P.F.I., nei casi di non ammissione, nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 6 dell’O.M., si procede alla rimodulazione del documento. Per le classi del secondo biennio trovano piena applicazione i dettati dell’O.M. più volte richiamata.