Proroghe – contratti di supplenze personale ATA, disposizioni

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Info sulle proroghe dei contratti ATA. Chi le dispone, quando.

Buon pomeriggio sono un’assistente amministrativo, contratto breve e saltuario, in sostituzione di un altro amministrativo supplente fino al 30 giugno che ha firmato solo la presa di servizio e da quel giorno è assente..

Il mio quesito riguarda la possibilità o meno di avere il contratto anch’io fino al di 30 giugno, o deve scadere per forza con la fine dell’attività didattica, cioè il 10 giugno?? Tengo a precisare che lavoro presso la segreteria di un I.C. e mi occupo del personale docente primaria ed infanzia. Sapendo che, appunto , la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno, non dovrei avere la proroga del contatto in concomitanza dunque alla chiusura di quest’ultima scuola??

Se ciò fosse possibile, chi avrebbe il” potere” di prorogare il mio contratto?? DS o DSGA?? ed a quale legge o decreto dovrebbero attenersi in caso positivo??  

In attesa di un sollecito riscontro, porgo cordiali saluti.

di Giovanni Calandrino – La risposta al suo quesito è la nota annuale in materia di proroga – contratti di supplenze personale ATA. In riferimento alla nota prot. n. 21703 del 09/05/2019 le proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, si rifanno alle disposizioni dell’art.1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché alle istruzioni impartite dalla Direzione generale.

Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale. Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione. Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto ,etc.).

Pertanto il suo contratto potrà essere prorogato solo in caso di effettiva necessità, l’eventuale richiesta di proroga deve essere avanzata dal Dirigente scolastico all’USR.

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