Proroga supplenze ATA: al momento non riguarda i contratti Covid

Attesa la circolare ministeriale con le indicazioni per la proroga delle supplenze del personale ATA oltre il 30 giugno. Nel frattempo arrivano note locali di Uffici scolastici provinciali e regionali con le prime istruzioni per le scuole. L’USR per il Veneto ha diffuso una nota riguardante proprio la proroga dei contratti ATA.
A prevedere la proroga dei contratti ATA è il regolamento supplenze ATA, dm 430/2000, che all’articolo 1, comma 7, così recita:
“Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo
strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato…………., qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”.
La proroga deve essere valutata dal dirigente scolastico dell’istituzione scolastica e può essere richiesta nei casi in cui ci sia effettivo bisogno.
Per necessità si intendono attività legate allo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità, preliminari integrativi o a situazioni che possono pregiudicare l’ordinato avvio dell’anno scolastico (esempio adempimenti legati allo svolgimento delle procedure concorsuali). Se il ds ritiene che non sia possibile svolgere tali attività con il personale assunto a tempo indeterminato o con i supplenti al 31 agosto, può richiedere la proroga dei supplenti.
Attenzione: non è possibile stipulare nuovi contratti ma soltanto prorogare i contratti del personale già assunto a tempo determinato. La proroga può essere fino al 31 agosto, non oltre.
Proroga contratti Covid
Per ciò che riguarda le supplenze brevi e saltuarie si segue quanto disposto dall’articolo 6, comma 4 del dm 430/2000:
“Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo , assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.”
Nella nota dell’USR Veneto si evidenzia che “allo stato attuale non sussistono disposizioni che consentano di prorogare alcuno dei contratti attivati ai sensi dell’art. 58, comma 4ter, del D.L. 73/2021“, ovvero i contratti Covid.
Il motivo dell’impossibilità, al momento, di proroga dei contratti Covid, è che per essi sono state stanziate specifiche risorse dalla legge di Bilancio e dal decreto Ucraina.
Il Ministero, nell’attesa circolare, potrebbe comunque specificare come le scuole possono agire per questa casistica specifica di contratti e decidere se autorizzare la proroga anche per le supplenze Covid.
notaUSR Veneto
Proroga contratti ATA, attesa la circolare per garantire i servizi dopo il termine delle lezioni